Concessione del suolo comunale per le infrastrutture di telecomunicazione: i soggetti tenuti al versamento del Cosap
Imposte e tasse
Premassima
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 63,
d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, rispetto all’attuale art. 1, comma 848
della Legge di bilancio, n. 178/2020, l’unico soggetto tenuto al versamento
Cosap (Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) era individuato
nella figura dell’operatore titolare della concessione del suolo comunale per
le infrastrutture di telecomunicazione ed occupante il suolo con la propria
infrastruttura. Mentre i soggetti ospitati, potevano garantire l’indennità al
titolare della concessione, mediante accordi relativamente alla parte d’infrastruttura
da essi utilizzata.
Principio
Il Collegio in virtù del Decreto delegato
per l’istituzione dell’Irap, la nuova curva Irpef e il riordino dei tributi
locali, D.lgs. n. 446 del 1997, ha confermato la tesi della unicità del
soggetto tenuto al Cosap, senza che questa collida con il principio e il
processo di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni. Difatti,
nella fattispecie i possibili elementi di contrasto ben potevano essere dissipati
per mezzo di accordi economici fra il concessionario e l’operatore da esso
ospitato, accordi quest’ultimi meno rilevanti rispetto alla criticità
amministrativa, la quale priva di specifica disciplina, determina un incremento
di concessioni a scomputo della concessione originaria per il suolo concesso
all’operatore originario.
Inoltre, il Consesso ha precisato che la
precedente Circolare del Ministero delle finanze n. 1/D.F. del 20 gennaio 2009,
recante “Chiarimenti in ordine all’applicazione della tassa per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche (Tosap) e del canone (Cosap) per le occupazioni
effettuate con cavi, condutture e impianti da aziende di erogazione di pubblici
servizi. Articolo 46 e 47 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e
articolo 63, comma 2, lettera f) del d.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446” aveva
natura di mera interpretazione e di chiarimento per i Comuni, quali diretti destinatari
della norma istitutiva del Cosap e della relativa potestà di normazione
regolamentare. Pertanto, la circostanza che l’art. 1, comma 848, della legge di
bilancio del 30 dicembre 2020, n. 178 abbia ridefinito la materia prevedendo
tra l’altro “...il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione
dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo
pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle
infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero
delle rispettive utenze...”, non grava sulle pregresse situazioni, poiché normativa
successiva.