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Comunicazione di inizio lavori asseverata (c.i.l.a.): i poteri dell'Ente comunale.

Urbanistica e edilizia

Sulla sussistenza dei poteri in capo all'Ente comunale nell'ipotesi di presentazione della c.i.l.a. per lavori di manutenzione straordinaria.
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 2, Sentenza 29 novembre 2018, n. 02052

Premassima

1. La comunicazione di inizio lavori asseverata (per brevità c.i.l.a.) avente ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria, non può essere oggetto di una valutazione in termini di ammissibilità o meno dell’intervento da parte dell’ Ente comunale.

Principio

1. La comunicazione di inizio lavori asseverata (per brevità c.i.l.a.) avente ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria, non può essere oggetto di una valutazione in termini di ammissibilità o meno dell’intervento da parte dell’ Ente comunale.

In riferimento alla comunicazione di inizio lavori asseverata (c.i.l.a.) il Collegio ha dapprima chiarito che la stessa rientra tra gli atti di natura privatistica, come tale non suscettibile di autonoma impugnazione innanzi al giudice amministrativo. In particolare, comparando l' istituto de quo con la segnalazione certificata di inizio lavori (s.c.i.a.), si rileva che il Consiglio di Stato, nel parere reso il 4 agosto 2016, n. 1784, ha precisato come “l’attività assoggettata a c.i.l.a. non solo è libera, come nei casi di s.c.i.a., ma, a differenza di quest’ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere soltanto conosciuta dall’amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio”, conseguendo a ciò che “ci si trova… di fronte a un confronto tra un potere meramente sanzionatorio (in caso di c.i.l.a.) con un potere repressivo, inibitorio e conformativo, nonché di autotutela (con la s.c.i.a.)”. D'altro canto, osserva il Collegio, che sotto altro profilo, giova osservare come la P.A. in materia edilizia mantenga fermo, sulla scorta del regime giuridico di cui all’art. 27, d.P.R. n. 380 del 2001, un potere di vigilanza contro gli abusi, implicitamente contemplato dallo stesso art. 6-bis, d.P.R. n. 380 del 2001. Ne consegue, pertanto, che il diniego della c.i.l.a. è nullo ai sensi dell’art. 21-septies, l. n. 241 del 1990, in quanto espressivo di un potere non tipizzato nell’art. 6-bis, d.P.R. n. 380 del 2001, pur restando ferma ed impregiudicata l’attività di vigilanza contro gli abusi e l’esercizio della correlata potestà repressiva dell’Ente territoriale. Alla luce di quanto osservato, il Collegio addiviene, nel caso di specie, alla conclusione che la c.i.l.a. relativa a lavori di manutenzione straordinaria, presentata dal privato alla P.A., non può essere oggetto di una valutazione in termini di ammissibilità o meno dell’intervento da parte della ridetta amministrazione comunale competente ma, al contempo, non preclude alla stessa il potere di controllare la conformità dell’immobile oggetto di c.i.l.a. alle prescrizioni vigenti in materia.

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 2, 29 novembre 2018, n. 02052
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