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Composizione delle commissioni giudicatrici

Contratti pubblici

Sul carattere suppletivo delle disposizioni del codice degli appalti in tema di composizione dei seggi di gara rispetto a divergenti disposizioni di fonte regionale. Inderogabilità da parte di fonti regionali delle regole sull'incompatibilità dei componenti del seggio di gara di cui all'art. 84, comma 4, codice degli appalti pubblici
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 14 giugno 2013, n. 03316

Principio

1. Sul carattere suppletivo delle disposizioni del codice degli appalti in tema di composizione dei seggi di gara rispetto a divergenti disposizioni di fonte regionale.
1.1. In tema di gare pubbliche, la composizione della commissione giudicatrice e le modalità di scelta dei suoi componenti attengono all'organizzazione amministrativa degli organismi. Da ciò deriva che non può essere esclusa la competenza legislativa regionale nella disciplina di tali aspetti. La legislazione statale deve ritenersi recessiva nei confronti di una diversa - ove esistente - disciplina specifica di matrice regionale: quindi i commi 2, 3, 8 e 9 dell’art. 84 D.Lgs. 163/2006 sono costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, per i contratti inerenti i settori di competenza regionale, non prevedono il proprio carattere suppletivo rispetto alla divergente – ed esistente - normativa regionale (cfr. Corte Costituzionale sentenza 23 novembre 2007 n. 401).
1.2. È legittima la composizione della commissione tecnica costituita ai sensi della legislazione della Provincia Autonoma di Bolzano (legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 sulla “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”, nonché il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991 n. 10-40), la quale lascia ampia discrezionalità sulle caratteristiche della “struttura”, dovendosi disapplicare nel presente ambito della disciplina di cui all’art. 84 comma 8 D.Lgs. n. 163/2006.

2. Inderogabilità da parte di fonti regionali delle regole sull'incompatibilità dei componenti del seggio di gara di cui all'art. 84, comma 4, codice degli appalti pubblici.
2.1. L'art. 84, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 (il quale prevedere che "i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta") non è stato direttamente interessato da pronunce di illegittimità costituzionale, soprattutto quanto al fatto di indebite sottrazioni alle potestà legislative delle Regioni e delle Province autonome.
2.2. Il dettato di cui al 4° comma dell’art. 84 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 costituisce espressione di un criterio di carattere generale riguardante tutte le gare di appalto di lavori, servizio forniture, finalizzato a dare concreta attuazione ai principi di imparzialità e di buona amministrazione contenuti dall’art. 97 della Costituzione: la norma esprime la necessità di conciliare i principi di economicità, di semplificazione e di snellimento dell’azione amministrativa con quelli di trasparenza, efficacia ed adeguatezza, oggettivizzando per quanto possibile la scelta dei componenti delle commissioni di cui è demandata l’individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinando il possibile distacco da elementi di eccessiva discrezionalità o di arbitrio dell’amministrazione aggiudicatrice che possano pregiudicarne proprio la trasparenza e l’imparzialità. 
2.3. L’applicabilità dell’art. 84 D.Lgs. n. 163/2006 ai contratti dei cosiddetti settori speciali ai sensi dell’art. 206 D. Lgs. 163/2006 ne determina la concreta portata generale (Cons. Stato, V, 25 luglio 2011 n. 4450; id., VI, 21 luglio 2011 n. 4438; id., VI, 29 dicembre 2010 n. 9577). Il fondamento dell’art. 84, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 ben può portare alla classificazione della norma tra quei principi dell’ordinamento che devono essere rispettati dalla potestà legislativa primaria rimessa alle province autonome di Trento e Bolzano dall’art. 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5 nel testo sostituito dall’art. 2 della legge costituzionale 10 novembre 1971 n. 1.

Cons. St., Sez. 5, 14 giugno 2013, n. 03316
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