Commissioni provinciali di determinazione del VAM
Espropriazione per pubblica utilità
Sulla natura dell’attività svolta dalle Commissioni ex art. 41 DPR n. 327/2001.
Cons. St., Sez. 4,
Sentenza 30 settembre 2013, n. 04843
Principio
Sulla natura dell’attività svolta dalle Commissioni ex art. 41 DPR n. 327/2001.
Le Commissioni ex art. 41 DPR n. 327/2001 (Commissioni provinciali per l’indennità di espropriazione deputate alla determinazione del valore agricolo medio per ogni annualità) svolgono, nella determinazione dell’indennità di esproprio, una attività caratterizzata da discrezionalità tecnica; attività che tuttavia non sfugge al sindacato giurisdizionale in presenza di una istruttoria incompleta o errata, ovvero per illogicità e/o irragionevolezza delle determinazioni assunte, ancor più se tali profili del vizio di eccesso di potere si fondano su errati o incompleti presupposti di fatto, poiché i criteri di determinazione dell’indennità (“discrezionalmente” e non “liberamente” determinati), devono comunque essere coerenti con il fine di accertare se ed in che misura possa esservi stato un aumento del valore dei terreni e, a tale fine, devono apprezzarsi per idoneità a raggiungere un risultato apprezzabile per la propria oggettiva esattezza.
Cons. St., Sez. 4, 30 settembre 2013, n. 04843