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Commissione esaminatrice

Concorsi pubblici Giustizia amministrativa

1. Ricorso giurisdizionale. Interesse al ricorso. Impugnazione di atto con cui venga annullato concorso per ammissione a Scuola di Specializzazione Medica. Partecipazione alle prove di concorso rinnovate. Acquiescenza. Non sussiste. 2. (segue): assegnazione dei posti messi a concorso nelle more del giudizio di merito. Improcedibilità. Non sussiste. Sanatoria ex art. 4, comma 2-bis, del decreto legge n. 115/2005. Non si applica ai concorsi per ammissione a Scuole di Specializzazione Mediche. 3. (segue) commissione esaminatrice. Surrogazione del supplente. Ratio. Sussistenza del legittimo impedimento. Criteri. Mancata comunicazione. Mera irregolarità formale. 4. Principio della c.d. “collegialità perfetta”. Distinzione tra attività preparatorie e di giudizio. Distinzione tra collegialità e contestualità.
T.A.R. Veneto, Sez. 1, Sentenza 16 settembre 2014, n. 01209

Principio

1. Ricorso giurisdizionale. Interesse al ricorso. Impugnazione di atto con cui venga annullato concorso per ammissione a Scuola di Specializzazione Medica. Partecipazione alle prove di concorso rinnovate. Acquiescenza. Non sussiste.
Qualora un candidato vincitore di concorso pubblico per ammissione alla Scuola di Specializzazione Mediche insorga in sede giurisdizionale avverso l'atto con cui l'Amministrazione universitaria in via di autotutela annulli la graduatoria e disponga la rinnovazione del concorso de quo, la circostanza che, nelle more del giudizio, il ricorrente partecipi nuovamente alle medesime prove di ammissione non comporta acquiescenza alla rinnovazione della procedura concorsuale, ma va ricondotto ad un atteggiamento di mera tolleranza contingente adottato in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio, che non esclude, in quanto tale, l’eventuale coesistente intenzione dell'interessato di agire successivamente per l’eliminazione degli effetti dei provvedimenti con i quali è stata disposta la non approvazione degli atti del concorso e l’integrale rifacimento delle prove (cfr., Cass. sezioni unite civili, 20 maggio 2010, n. 12339).

2. (segue): assegnazione dei posti messi a concorso nelle more del giudizio di merito. Improcedibilità. Non sussiste. Sanatoria ex art. 4, comma 2-bis, del decreto legge n. 115/2005. Non si applica ai concorsi per ammissione a Scuole di Specializzazione Mediche.
2.1. Qualora un candidato vincitore di concorso pubblico per ammissione alla Scuola di Specializzazione Mediche insorga in sede giurisdizionale avverso l'atto con cui l'Amministrazione universitaria in via di autotutela annulli la graduatoria e disponga la rinnovazione del concorso de quo, non fa venir meno l'interesse al ricorso la circostanza che, nelle more del giudizio, all'esito della procedura concorsuale rinnovata ex novo vengano assegnati i posti messi a concorso, non applicandosi la disposizione sulla c.d. sanatoria legale di cui all’art. 4, comma 2-bis, del decreto legge n. 115/2005, convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 17 agosto 2005, n. 168.
2.2. La sanatoria legale di cui all’art. 4, comma 2-bis, del decreto legge n. 115/2005, convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 17 agosto 2005, n. 168 (secondo cui conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela), esprime una norma circoscritta all’idoneità degli aspiranti ad una professione priva di “numero chiuso” e non può pertanto trovare applicazione nelle procedure finalizzate al conferimento di un numero limitato di posti (cfr., in tal senso, Cons. St., sez. VI, 11.02.2012, n. 106).

3. (segue) commissione esaminatrice. Surrogazione del supplente. Ratio. Sussistenza del legittimo impedimento. Criteri. Mancata comunicazione. Mera irregolarità formale.
3.1. Lo scopo della supplenza ex art. 9, comma 5, del d.P.R. 487/1994 è quello di garantire che la procedura concorsuale segua il proprio corso con continuità e celerità, senza che i lavori della commissione vengano interrotti o ritardati da impedimenti personali o arbitrari dei suoi componenti, con ripercussioni negative in termini di economicità ed efficienza sul buon andamento delle procedure stessa e dei conseguenti disagi che andrebbero inevitabilmente a colpire gli aspiranti candidati (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 10.02.2006, n. 543).
3.2. La comunicazione con cui il membro titolare della commissione esaminatrice avverte di essere impossibilitato a partecipare alle operazioni di esame per “motivi personali irrinunciabili” è idoneo - sotto il profilo oggettivo ed ai fini della positiva valutazione del presupposto vaglio di gravità necessario per procedere alla sua surrogazione con il membro supplente - ad essere ricondotto nella previsione normativa di cui all’art. 9, comma 5, del d.P.R. 487/1994, ai sensi del quale “i supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave documentato degli effettivi”, atteso che la dedotta impossibilità di partecipare ai lavori della commissione, ancorché supportata da motivi personali non specificatamente indicati, rappresenta senz’altro un’ipotesi di legittimo impedimento, la cui gravità è insita nella manifestata irrinunciabilità di tale componente a far fronte ad altre situazioni contingenti.
3.3. La mancata tempestiva comunicazione della sostituzione del membro effettivo con quello supplente è  da considerarsi alla stregua di una mera irregolarità formale e non può, pertanto, inficiare l’intera procedura concorsuale. 

4. Principio della c.d. “collegialità perfetta”. Distinzione tra attività preparatorie e di giudizio. Distinzione tra collegialità e contestualità.
4.1. Il principio di collegialità perfetta, in applicazione del quale la commissione giudicatrice di un concorso pubblico deve operare con il plenum dei suoi componenti, può essere derogato nei casi in cui essa svolga un’attività preparatoria ed istruttoria delle successive fasi concorsuali, consistente nella presa visione dell’elenco dei candidati, nella lettura del regolamento di ammissione al concorso e del bando, nella definizione dei criteri di valutazione dei titoli e nella fissazione del calendario delle riunioni successive.
4.2. Nei concorsi pubblici, le attività preparatorie effettuate dalla commissione giudicatrice, diversamente dall’attività di giudizio propriamente detta e da quella d’esame e valutazione dei singoli candidati, non implicano che la collegialità delle sedute della medesima commissione vada necessariamente intesa come contestualità - ossia come contemporanea presenza vuoi fisica vuoi a distanza dei membri della commissione affinché sia assicurato a ciascuno di essi la possibilità di colloquiare reciprocamente - trattandosi di svolgere compiti in cui non è indispensabile un confronto contestuale.
4.3. Il ritardo di uno dei membri della commissione esaminatrice non è idoneo a inficiare l'intera procedura concorsuale qualora la mancanza del plenum abbia comportato solo una dilazione del “confronto contestuale” in merito alle attività preparatorie. (ex multis, Cons. St., sez. III, 3.03.2011, n. 1368; Cons. St., sez. VI, 3.09.2009, n. 5187).

T.A.R. Veneto, Sez. 1, 16 settembre 2014, n. 01209
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