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Commissione di gara pubblica: la insussistenza della legittimazione passiva.

Giustizia amministrativa

Sulla non sussistenza della legittimazione passiva in capo alla Commissione di una gara pubblica.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 5, Sentenza 31 maggio 2018, n. 03587

Premassima

1. Nel giudizio proposto avverso la procedura di gara, il Presidente della commissione di gara, non è da ritenersi controinteressato con la conseguenza che allo stesso non va notificato il ricorso, e ciò in quanto la Commissione è un organo tecnico, privo di rilevanza esterna.

Principio

1. Nel giudizio proposto avverso la procedura di gara, il Presidente della commissione di gara, non è da ritenersi controinteressato con la conseguenza che allo stesso non va notificato il ricorso, e ciò in quanto la Commissione è un organo tecnico, privo di rilevanza esterna.

- In tema di rito appalti, il Collegio ha osservato che l'onere di immediata impugnativa è circoscritto alle clausole del bando di gara impeditive della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o impositive di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, e, pertanto, immediatamente lesive sotto questi profili. Sicchè ogni altra questione, ivi compresa la legittima composizione della Commissione di gara, è rimessa all'impugnazione contro l'altrui aggiudicazione, in quanto è solo in tale momento che si concretizza la lesione e, quindi l'interesse al ricorso, per gli altri partecipanti alla procedura e può conseguentemente ritenersi sorto l'onere di impugnazione. Nel caso di specie, ne consegue che nel giudizio proposto avverso la procedura di gara, il Presidente della commissione di gara, non è da ritenersi controinteressato con la conseguenza che allo stesso non va notificato il ricorso, e ciò in quanto la Commissione è un organo tecnico, privo di rilevanza esterna, la cui attività viene trasfusa – previa apposita approvazione – nel provvedimento finale della procedura di gara, e cioè l’aggiudicazione, adottata dalla stazione appaltante.

- Inoltre, ha chiarito il Consesso - aderendo all’interpretazione del disposto dell’art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, fatta proprio dall’ANAC con delibera n. 436 del 27 aprile 2017, secondo cui occorre comunque tenere presente, al fine di evitare forme di automatica incompatibilità a carico del RUP, quell’indirizzo esegetico di minor rigore della norma fornito nel tempo dalla giurisprudenza amministrativa – che non sussiste, ai sensi dell’art. 77, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, un profilo di incompatibilità nel Presidente della Commissione di Gara che, durante il corso della procedura, sia stato nominato Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi, avente funzioni di amministrazione attiva – ed in specie stipula dei contratti, controllo della esecuzione del servizio, richiesta dei servizi, pagamento dei corrispettivi - su tutti i contratti di fornitura di beni e servizi della stazione appaltante se non ha partecipato alla stesura del bando.  

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 5, 31 maggio 2018, n. 03587
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