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Collegamento tra imprese

Contratti pubblici

Sull'esclusione ex art. 34 D.Lgs. n. 163/2006 per coincidenze formali negli elaborati tra imprese sospettate di collegamento, siccome provenienti da una società di consulenza, cui erano stati affidati determinati computi, peraltro ininfluenti nell’economia complessiva delle due offerte, assai diverse tra loro
T.A.R. Trentino Trento, Sez. 1, Ordinanza Sospensiva 10 maggio 2013, ord. n. 00059

Principio

Sull'esclusione ex art. 34 D.Lgs. n. 163/2006 per coincidenze formali negli elaborati tra imprese sospettate di collegamento, siccome provenienti da una società di consulenza, cui erano stati affidati determinati computi, peraltro ininfluenti nell’economia complessiva delle due offerte, assai diverse tra loro.

Nella fase di sommaria delibazione appare assistito da sufficiente fumus boni iuris il ricorso avverso l'esclusione ex art. 34 D.Lgs. n. 163/2006 di un operatore economico, avente le vesti di A.T.I., da una gara pubblica per l'affidamento di un appalto misto di lavori e servizi, laddove la Stazione appaltante non sembri aver effettivamente riscontrato seri ed effettivi rapporti d’influenza tra l'impresa esclusa dalla gara e l’altra impresa, sospettate di collegamento, a fronte delle plausibili giustificazioni fornire dall’interessata circa il fatto che le coincidenze formali negli elaborati provenivano da una società di consulenza, cui erano stati affidati determinati computi, peraltro ininfluenti nell’economia complessiva delle due offerte, assai diverse tra loro (cfr., sul dovere di riscontro di seri ed effettivi rapporti d’influenza tra le imprese sospettate di collegamento: Cons. Stato, III, 15.3.2013, n. 1548).

T.A.R. Trentino Trento, Sez. 1, 10 maggio 2013, ord. n. 00059
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