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Collegamento tra imprese

Contratti pubblici

Dimostrazione della situazione di controllo determinante l'esclusione ex art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3B, Sentenza 22 aprile 2013, n. 04007

Principio

1. Esclusione dalla gara dei concorrenti le cui offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
1.1. Ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 le stazioni appaltanti debbono escludere dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono  imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Affinché possa ipotizzarsi l’esistenza di un unico centro decisionale e cioè il cd. collegamento sostanziale che vanifica i principi di par condicio, di segretezza e trasparenza della competizione, occorrono indizi gravi, precisi e concordanti, a prescindere dalle ipotesi di collegamento ex art. 2359 c.c. e la prova deve essere rigorosa e dedotta da elementi univoci (la ricaduta del collegamento sostanziale sulla trasparenza delle gare è posta in risalto da: Consiglio di Stato, sezione V. 18 luglio 2012, n. 4189; per la necessità di elementi certi dai quali ricavare la fattispecie si veda: TAR Lombardia, Brescia, sezione II, 28 gennaio 2013, n. 94 e TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, 8 novembre 2012, n. 322).
1.2. Non costituiscono indici di un cartello tra imprese partecipanti all'appalto né la diversa graduazione del punteggio in ordine a ciascuna delle voci relative ai singoli prodotti, né la circostanza che i prezzi delle imprese indiziate fossero a scalare, né la circostanza che le raccomandate delle medesime imprese fossero state presentate a breve distanza l’una dall’altra e nello stesso giorno, né il fatto che le offerte delle indiziate per tutti i prodotti fossero state costantemente al di sotto dei prezzi di mercato.

2. Dimostrazione della situazione di controllo determinante l'esclusione ex art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006.
2.1. L'art. 38, comma 1, lett. m-quater) D.Lgs. n. 163/2006 prevede l'esclusione per i soggetti che si trovino “rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”. Ai fini dell’esclusione da una gara il controllo tra più soggetti partecipanti ad una gara “non può essere semplicemente affermato con mero richiamo ad elementi ritenuti significativi, ma richiede la prova che le offerte pervenute siano riconducibili ad un unico centro decisionale” (TAR Lazio, sezione III bis, 27 marzo 2012, n. 2904).
2.2. La prova della situazione di controllo ex art. 38, comma 1, lett. m-quater) D.Lgs. n. 163/2006 è posta carico della stazione appaltante in relazione all'esclusione dei concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; ed è rigorosa, poiché la presenza dell’unico centro decisionale va dedotta da "...elementi univoci...".

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3B, 22 aprile 2013, n. 04007
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