Cittadini non italiani esclusi dalle cariche dirigenziali presso i Musei.
Pubblico impiego Giurisdizione e competenza
Sull'esclusione dei cittadini non italiani dalla partecipazione a concorsi pubblici, ai fini della selezione alla qualifica dirigenziale presso i Musei.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2Q,
Sentenza 24 maggio 2017, n. 06171
Premassima
1. Il relativo bando di selezione non può ammettere la partecipazione al concorso di cittadini non italiani, atteso che nessuna norma derogatoria consente al Ministero competente di reclutare dirigenti pubblici al di fuori delle indicazioni, tassative ed espresse, statuite dall'art. 38 del D.lgs. n. 165/2001.
2.Tutte le volte in cui la Pubblica Amministrazione procede al reclutamento del personale, non solo di natura dirigenziale, ma anche per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato, la giurisdizione in merito alle relative controversie è rimessa in capo al giudice amministrativo.
Principio
1. Il relativo bando di selezione non può ammettere la partecipazione al concorso di cittadini non italiani, atteso che nessuna norma derogatoria consente al Ministero competente di reclutare dirigenti pubblici al di fuori delle indicazioni, tassative ed espresse dall'art. 38 del D.lgs. n. 165/2001.
In
tema di selezione per incarichi di direttore di Museo indetto dai
Beni culturali, le disposizione ad
hoc introdotte
dall'art. 14, comma secondo bis, D.l.
n. 84/2014, convertito dalla L. 106/2014, non prevedono modifiche o
deroghe rispetto all'art. 38 del D.lgs. n. 165/2001. Difatti solo
attraverso tale operazione si sarebbe potuto consentire, l'ammissibilità di cittadini non italiani a partecipare alle selezioni per l'assegnazione di un incarico di funzioni dirigenziali in una struttura amministrativa nel nostro Paese. Pertanto, deve affermarsi che il relativo bando di selezione non può ammettere la partecipazione al concorso di cittadini non italiani, atteso che nessuna norma derogatoria consente al Ministero competente di reclutare dirigenti pubblici al di fuori delle indicazioni, tassative ed espresse statuite dall'art. 38 del cit. D.lgs. n. 165/2001.
2.Tutte le volte in cui la Pubblica Amministrazione procede al reclutamento del personale, non solo di natura dirigenziale, ma anche per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato, la giurisdizione in merito alle relative controversie è rimessa in capo al giudice amministrativo.
Tutte le volte in cui la Pubblica Amministrazione procede al reclutamento del personale, non solo di natura dirigenziale, ma anche per la stipula di un contratto di lavoro a
tempo determinato, individuando criteri e strumenti di valutazione
selettiva dei candidati, la giurisdizione in merito alle relative
controversie è rimessa in capo al giudice
amministrativo, atteso che in tal caso emerge, da un lato, un esercizio di
potere autoritativo da parte dell'amministrazione procedente e, dall'altro, la sussistenza di posizioni soggettive di interesse legittimo in capo ai
candidati concorrenti. All'uopo deve evidenziarsi che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo anche qualora l'amministrazione abbia affidato la scelta di soggetti con i quali
costituire rapporti di lavoro parasubordinato ad una procedura
concorsuale di carattere comparativo, caratterizzata da scelte
discrezionali per la valutazione dei titoli e delle eventuali
incompatibilità dei candidati, diretta a culminare nella
compilazione di una graduatoria di merito.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2Q, 24 maggio 2017, n. 06171