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Circolari INPS relative al cd. 'premio di natalità': competente il giudice ordinario.

Giurisdizione e competenza

Sulla sussistenza della giurisdizione ordinaria in ordine alle controversie aventi ad oggetto le circolari INPS riguardanti il cd. 'premio di natalità'.
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 25 ottobre 2018, n. 06073

Premassima

1. Le controversie aventi ad oggetto le circolari Inps riguardanti la prestazione assistenziale cd. “premio di natalità”, disciplinata dall' art. 1, comma 353, l. 11 dicembre 2016, n. 232, rientrano nella giurisdizione ordinaria.

Principio

1. Le controversie aventi ad oggetto le circolari Inps riguardanti la prestazione assistenziale cd. “premio di natalità”, disciplinata dall' art. 1, comma 353, l. 11 dicembre 2016, n. 232, rientrano nella giurisdizione ordinaria.

In materia di controversie relative alle circolari Inps riguardanti il cd. 'premio di natalità', il Collegio ha preliminarmente precisato che la questione sulla giurisdizione si divide tra due opzioni interpretative alternative, quali l’azione collettiva ex art. 5, comma 1, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 – in forza del quale “sono legittimati ad agire ai sensi dell’art. 4, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell’azione”- e l’azione generale, azionabile dinanzi al giudice amministrativo da parte degli enti esponenziali degli interessi categoriali. Ciò premesso, la Terza Sezione rileva che l’azione collettiva deve essere riconducibile, al dettato normativo sopracitato, con la conseguente attribuzione della giurisdizione in capo al giudice ordinario. Detta considerazione deriva dalla circostanza che si è dinanzi ad un interesse adespota espressamente erto dal legislatore ad interesse processualmente azionabile, con la consequenziale necessità di osservare in tutti i suoi aspetti il sistema di tutela all’uopo predisposto. Il Supremo Consesso, invero, esclude che al fine di radicare la giurisdizione amministrativa in subiecta materia, potrebbe farsi leva sull’individuazione di un interesse collettivo autonomo, sia da quello anti-discriminatorio sia da quello facente capo ai singoli aventi diritto alla ridetta prestazione assistenziale. Sicchè, tenuto conto che anche l’interesse collettivo, quale posizione legittimante l’accesso alla giustizia amministrativa, deve essere connotato, al pari di quello individuale, da un bene sostanziale alla cui tutela sia finalizzato e di cui sia predicabile la titolarità in capo all’ente esponenziale, il Collegio sottolinea che non è rinvenibile un interesse, proprio degli enti appellanti, alla eliminazione degli ostacoli giuridici contrapposti al godimento, da parte di tutte le potenziali aspiranti, di una determinata prestazione assistenziale, stante da un lato il carattere meramente strumentale di siffatto ipotetico interesse, che finisce per essere attratto nell' alveo di quello direttamente finalizzato al conseguimento della prestazione ex art. 1, comma 353, d.lgs. n. 232 del 2016, dall’altro l’evidente non imputabilità soggettiva di quest’ultimo agli enti appellanti. Da quanto osservato, pertanto, deve addivenirsi alla conclusione che nel caso di specie, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia, promossa da associazioni e da cittadine extracomunitarie, avente ad oggetto le circolari Inps riguardanti la prestazione assistenziale relativa al cd. “premio di natalità” ex art. 1, comma 353, l. 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui escludono dall’attribuzione del beneficio economico, le cittadine straniere titolari di permesso di soggiorno ordinario.

Cons. St., Sez. 3, 25 ottobre 2018, n. 06073
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