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Certificazione di qualità

Contratti pubblici

1. Appalti pubblici. Requisiti di carattere generale. Certificazione di qualità. Produzione a pena di esclusione. Equivalenza. 2. (segue): associazione temporanea di impresa. Requisiti di capacità economico-finanziaria. Corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione. Necessità. Non sussiste. 3. (segue): moralità professionale. Soggetto tenuto alla dichiarazione. Procura limitata a determinati contratti non oggetto della gara. Obbligo. Non sussiste. Dichiarazione del responsabile tecnico. Mancata previsione della lex specialis. Necessità. Non sussiste. Omessa dichiarazione. Sussistenza dei requisiti. Esclusione. Inammissibilità. 4. (segue): apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche. Procedure concluse o pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. 7 maggio 2012, n. 52. Seduta pubblica. Obbligatorietà. Non sussiste.
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 14 novembre 2014, n. 05608

Principio

1. Appalti pubblici. Requisiti di carattere generale. Certificazione di qualità. Produzione a pena di esclusione. Equivalenza.
Nel caso in cui un bando di gara prescriva, a pena di esclusione, l'obbligo di produrre la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 che riporti la dicitura “Progettazione, costruzione, installazione, manutenzione e ristrutturazione di: impianti di riscaldamento, termosanitari, condizionamento, cogenerazione e loro gestione” e “Progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di immobili”, deve ritenersi equivalente la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 avente ad oggetto attività di «Progettazione, installazione, manutenzione e conduzione, anche in global service, di impianti tecnologici». Detta certificazione di qualità, difatti, definisce i requisiti, di carattere generale, implementabili da ogni tipologia di organizzazione relativa al settore di accreditamento rientrando, quindi, nella previsione del bando concernente le attività di servizi integrati «agli immobili e/o agli impianti», e, per altro verso, è comprensiva delle capacità dell’impresa certificata di governare le caratteristiche del servizio e dei prodotti forniti, in modo da erogare effettivamente la qualità attesa, e quindi comprende anche i c.d. servizi di governo (v., nello stesso senso, in fattispecie analoga, Cons. St., Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2563).

2. (segue): associazione temporanea di impresa. Requisiti di capacità economico-finanziaria. Corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione. Necessità. Non sussiste.
In tema di gara per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, con riferimento a concorrenti che assumano le vesti di associazione temporanea d’impresa, i requisiti di capacità economico-finanziaria vanno riferiti all’a.t.i. nel suo complesso in virtù della disciplina degli artt. 37 e 41 d.lgs. n. 163/2006 (nel testo applicabile ratione temporis alla presente procedura di gara, il cui bando è stato pubblicato nel luglio 2010) in quanto, nel settore dei servizi e delle forniture, prevede solo che, in caso di a.t.i. orizzontale, debbano essere specificate nell’offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese associate o associande, ma non impone una rigida corrispondenza tra quota di qualificazione e quota di esecuzione, essendo rimessa alla stazione appaltante la determinazione dei requisiti di qualificazione con riguardo ad ogni singola gara (v. Cons. St., Ad. Plen., 5 luglio 2012, n. 26; Cons. St., Ad. Plen., 13 giugno 2012, n. 22).

3. (segue): moralità professionale. Soggetto tenuto alla dichiarazione. Procura limitata a determinati contratti non oggetto della gara. Obbligo. Non sussiste. Dichiarazione del responsabile tecnico. Mancata previsione della lex specialis. Necessità. Non sussiste. Omessa dichiarazione. Sussistenza dei requisiti. Esclusione. Inammissibilità.
3.1. In tema di dichiarazioni di moralità professionale, qualora il disciplinare di gara preveda l’onere dichiarativo ex art. 38 d.lgs. 163/2006 con riguardo ai «procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano di sola rappresentanza esterna dell’impresa», nel caso in cui i poteri conferiti a uno dei procuratori siano limitati a contratti di valore sproporzionati per difetto rispetto ai lotti oggetto della gara, non può configurarsi un potere gestorio idoneo a considerare detto soggetto quale amministratore di fatto tenuto all’obbligo dichiarativo in esame.
3.2. In tema di dichiarazioni di moralità professionale, in difetto di espressa previsione della lex specialis, l’onere dichiarativo ex art. 38, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006 non può ritenersi esteso anche alla figura del responsabile tecnico.
3.3. In tema di dichiarazioni di moralità professionale, in caso di mancata comminatoria di esclusione contenuta nella lex specialis con riguardo a dette dichiarazioni relative a determinate categorie di cariche sociali e/o aziendali, l’esclusione non può essere disposta per la mera omessa dichiarazione, ma solo qualora si riscontri l’effettiva assenza del requisito (cfr. Ad. Plen. 16 ottobre 2013, n. 23).

4. (segue): apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche. Procedure concluse o pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. 7 maggio 2012, n. 52. Seduta pubblica. Obbligatorietà. Non sussiste.
In tema di apertura dei plichi contenti le offerte tecniche, l’art. 12 d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella legge 6 luglio 2012, n. 94, ha innovativamente previsto l’obbligo della commissione di gara di aprire in seduta pubblica detti plichi, mentre, per le procedure concluse o pendenti alla data del 9 maggio 2012, ha previsto la sanatoria del vizio ritenuto sussistente dalla sentenza Ad. Plen. n. 13/2011, per il caso in cui i medesimi plichi siano stati aperti in seduta riservata, di guisa che l’obbligo della seduta pubblica per la fase di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche va ritenuto sussistente solo per le gare indette dopo l’entrata in vigore della citata disposizione.

Cons. St., Sez. 6, 14 novembre 2014, n. 05608
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