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Cauzione provvisoria

Contratti pubblici

L'escussione della cauzione provvisoria è una sanzione che può essere applicata soltanto con riferimento all’accertata mancanza del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, non può pertanto essere applicata alle ipotesi di dichiarazioni mendaci circa il possesso dei requisiti di ordine generale. Inammissibilità del ricorso avverso segnalazioni all'AVCP effettuate dalla stazione appaltante
T.A.R. Veneto, Sez. 1, Sentenza 28 maggio 2013, n. 00768

Principio

1. L'escussione della cauzione provvisoria è una sanzione che può essere applicata soltanto con riferimento all’accertata mancanza del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, non può pertanto essere applicata alle ipotesi di dichiarazioni mendaci circa il possesso dei requisiti di ordine generale.
1.1. In tema di gare pubbliche per l'affidamento di lavori pubblici, allorché un'impresa concorrente sia stata esclusa da una gara pubblica ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera g), del codice dei contratti pubblici, in ragione del difetto del requisito di ordine pubblico quale specifica condizione soggettiva prevista dalla legge relativa alla violazione “grave” e definitivamente accertata “rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana”, la mancanza del possesso di tale requisito di partecipazione non comporta al contempo l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all’Autorità, per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11, da ritenersi invero quali conseguenze tassativamente previste per l’ipotesi della mancanza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006.
1.2. L’art. 48 D.Lgs. n. 163/2006 prevede l’esclusione del partecipante alla gara, l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza, che può disporre la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento, soltanto con riferimento all’accertata mancanza del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando di gara, concernenti cioè l’idoneità del concorrente sotto il profilo tecnico a espletare l’attività oggetto di gara così come la sua idoneità a far fronte agli impegni contrattuali specificati nell’ambito di una determinata procedura concorsuale. A tale disposizione, in considerazione della sua funzione sanzionatoria, deve attribuirsi carattere tassativo dovendosi pertanto ritenersi preclusa alcuna sua estensione in via analogica ad ipotesi diverse e, in particolare, alle fattispecie di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (cfr., in tal senso, fra le altre, Consiglio di Stato, sez. V, 11 gennaio 2012 n. 80).
1.3. La carenza dei requisiti di carattere generale, riguardanti cioè la moralità professionale lato sensu intesa di ciascun concorrente richiesta per la partecipazione a tutte le gare pubbliche, «è compiutamente regolata dall’articolo 38 del codice dei contratti che prevede, in tal caso, solo l’esclusione del concorrente dalla gara e costituisce situazione ontologicamente diversa dal mancato possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa disciplinata dall’articolo 48 del medesimo codice» (così Cons. St., Sez. V, 11 gennaio 2012, n. 80) rispetto alla quale, quindi, non può realizzarsi alcun tipo di parificazione e/o assimilazione in via interpretativa.
1.4. Deve escludersi che l’applicabilità della sanzione dell’incameramento della cauzione provvisoria anche in ipotesi di accertata carenza di requisiti d’ordine generale ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 possa discendere dal disposto dell’art. 75, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006, dal momento che tale ultima disposizione disciplina la diversa ipotesi in cui l’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto senza adeguata motivazione (così Cons. St., Sez. V, 11 gennaio 2012, n. 80; contra Adunanza plenaria n. 8/2012 secondo cui la possibilità di incamerare la cauzione provvisoria in applicazione dell’art. 75, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 riguarderebbe «tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, intendendosi per fatto dell’affidatario qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, dunque non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali di cui all’art. 38 citato»). La garanzia a corredo dell’offerta viene in considerazione nell’ambito dell’art. 75 del codice dei contratti pubblici con la finalità di garantire la stazione appaltante della mancata sottoscrizione del contratto e di assicurare l’affidabilità dell’offerta presentata, svolgendo pertanto una funzione indennitaria dei danni cagionati in una specifica fase procedimentale che prelude appunto alla definitiva stipulazione del contratto da parte di un concorrente ritenuto idoneo ad addivenire alla predetta stipulazione. Detta garanzia non può ritenersi estensibile tout court a qualunque condizione oggettiva o soggettiva del concorrente che precluda la stessa possibilità di partecipare ad una procedura selettiva per l’individuazione del contraente con la P.A.

2. Inammissibilità del ricorso avverso segnalazioni all'AVCP effettuate dalla stazione appaltante.
In tema di gare pubbliche, la segnalazione all'AVCP effettuata dalla stazione appaltante in ragione della falsità nella dichiarazione resa da un concorrente circa il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, deve rilevarsi che la stessa non integra un provvedimento amministrativo, ma una mera comunicazione a fini informativi e che eventuali conseguenze sanzionatorie e comunque lesive delle posizioni soggettive dell’interessato potranno conseguire solo a seguito delle successive e solo eventuali determinazioni dell’Autorità. La segnalazione de qua è dunque priva di qualunque efficacia lesiva, con conseguente inammissibilità della relativa impugnazione. 

T.A.R. Veneto, Sez. 1, 28 maggio 2013, n. 00768
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