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Cause di improcedibilità del ricorso

Giustizia amministrativa

Distinzione tra l’ipotesi di cessazione della materia del contendere e l’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 15 luglio 2014, n. 03699

Principio

Distinzione tra l’ipotesi di cessazione della materia del contendere e l’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Ricorre l’ipotesi di cessata materia del contendere quando la pretesa azionata in giudizio dal ricorrente possa ritenersi pienamente soddisfatta, in virtù del sopravvenire di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestata la reale sparizione dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, a causa dell’avvenuta soddisfazione in via extragiudiziale del bene della vita azionato dal ricorrente, così da rendere del tutto inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite.
Deve essere invece dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, laddove un nuovo provvedimento, emanato nelle more del giudizio, pur determinando una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra la pubblica amministrazione e il ricorrente, non soddisfa integralmente gli interessi di quest’ultima. Ricorre pertanto questa ipotesi, nel caso in cui il ricorrente abbia impugnato un diniego di sanatoria, superato però successivamente dal rilascio di un condono edilizio ex art. 32, D.L. 326/2003.

Cons. St., Sez. 5, 15 luglio 2014, n. 03699
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