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Casellario informatico AVCP

Contratti pubblici

Annotazione dell'AVCP per omessa denuncia di reato di estorsione aggravata da parte dell'imprenditore che ne è stato vittima
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3, Sentenza 9 aprile 2013, n. 03557

Principio

1. Garanzie procedimentali nel procedimento dinanzi all'AVCP di iscrizioni di annotazioni pregiudizievoli nel casellario informatico ai sensi dell'art. 38, comma 1°, lett. m ter) D.Lgs. n. 163/2006.
1.1. L'AVCP viola le garanzie procedimentali allorché non inoltri al soggetto interessato avviso di procedimento e non dia pertanto la possibilità di partecipare al procedimento di annotazione nel casellario informatico ai sensi dell'art. 38, comma 1°, lett. m ter) D.Lgs. n. 163/2006.
1.2. L’annotazione ex art. 38, comma 1°, lett. m ter) D.Lgs. n. 163/2006, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio (dei responsabili dell’estorsione aggravata) da cui risulti che la vittima del reato non ha denunciato i fatti, non costituisce un atto dovuto, non implicante alcun tipo di valutazione; non è quindi inutile la partecipazione al procedimento dell’interessato (che, lo si ricordi, è la vittima del reato). Ciò in quanto la lettera m ter) esplicitamente prevede, da un lato, che la mancata denuncia dell’estorsione debba risultare dagli indizi posti a base della richiesta di rinvio a giudizio e, dall’altro, che la causa di esclusione non operi se “ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689”, cioè un’esimente (esercizio di una facoltà legittima, adempimento di un dovere, stato di necessità e legittima difesa). In sostanza la norma non prevede un automatismo ma implica al contrario una valutazione (se non altro con riferimento alla sussistenza o meno di esimenti)
1.3. Deve ritenersi sussistente l'esimente dello stato di necessità, idonea a giustificare l'omessa denuncia, nei riguardi di chi abbia subito un’estorsione da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, non rilevando nemmeno che l'interessato, anche in sede giurisdizionale, neghi di aver subito intimidazioni, poiché le modalità della supposta intimidazione risultanti dalla richiesta di rinvio a giudizio appaiono tali da terrorizzare la vittima assoggettandola al vincolo di intimidazione caratteristico della criminalità mafiosa (in concreto uomini armati di fucile capeggiati dal capo della cosca mafiosa si sono presentati presso il cantiere della Metangas impadronendosi del mezzo che successivamente veniva bruciato e reso inservibile).

2. Ambito di applicabilità dell'art. 38, comma 1°, lett. m ter) D.Lgs. n. 163/2006.
L'ambito di applicazione della lettera m-ter dell’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 non è limitato alle gare in corso e riguarda anche l’esecuzione di un contratto relativo a gare ultimate. La lettera m-ter dell'art. 38 cit. si limita a prevedere l’introduzione una causa di esclusione, la cui verificazione non è connessa alla esistenza di una gara; il riferimento all’anno antecedente alla pubblicazione del bando attiene, invece, all’efficacia preclusiva dell’annotazione, nel senso che la disposizione si limita a stabilire che l’annotazione della comunicazione del Procuratore della Repubblica ha l’effetto di preclusione dalle gare il cui bando sia pubblicato entro un anno dalla data del rinvio a giudizio.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3, 9 aprile 2013, n. 03557
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