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Casellario informatico AVCP

Contratti pubblici

Annotazione dell'AVCP per revoca di aggiudicazione provvisoria a causa dell’accertamento di violazioni di obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse quando sia nulla la notifica delle cartelle esattoriali
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 10 maggio 2013, n. 02554

Principio

Annotazione dell'AVCP per revoca di aggiudicazione provvisoria a causa dell’accertamento di violazioni di obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse quando sia nulla la notifica degli avvisi di accertamento.

1. Con determinazione n. 1/2008 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha stabilito le modalità di annotazione nel casellario informatico delle notizie definitivamente accertate sia rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, sia per falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara. Con tale determinazione è stato conformato un procedimento preordinato a consentire la completa tutela degli interessi dell'operatore economico, in particolare prescrivendo che l’annotazione della segnalazione prevenuta dalla stazione appaltante sconti l’accertamento dell'”inesistenza in punto di fatto dei presupposti o comunque l'inconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante”, e ciò per tutte le ipotesi di annotazione obbligatoria (nella specie era nulla la notifica delle cartelle esattoriali al momento in cui venne resa la dichiarazione ex art. 38, comma 1, lettera g D.Lgs. n. 163/2006).
2. Non concreta acquiescenza alla pretesa erariale il pagamento delle cartelle erariali (di cui è pacifica la nullità della notifica) in data successiva alla segnalazione da parte della Stazione appaltante all'AVCP. La soddisfazione dell’obbligo tributario non si riflette sulla qualificazione della falsità della dichiarazione resa in sede di gara, specificamente oggetto della segnalazione e della conseguente annotazione.
3. Il sollecito pagamento delle cartelle esattoriali, insieme alle circostanze relative alla non corretta notificazione delle cartelle stesse (sulle quali non è contestazione), costituisce precisamente oggetto della valutazione prescritta dalla richiamata deliberazione n. 1 del 2008 dell’Autorità.
4. Non esiste una corrispondenza biunivoca tra mancata impugnazione delle cartelle davanti al giudice tributario e acquiescenza alla pretesa erariale, perché il pagamento ben può rispondere (non al riconoscimento del debito, ma) all’esigenza di eliminare al più presto elementi ostativi alla partecipazione a pubbliche procedure contrattuali. 

Cons. St., Sez. 6, 10 maggio 2013, n. 02554
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