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Carenza di giurisdizione e riassunzione del giudizio.

Giustizia amministrativa Giurisdizione e competenza

Sulla tempestività della notifica dei ricorsi in riassunzione del giudizio a seguito di declaratoria di inammissibilità per carenza giurisdizione.
T.A.R. Toscana, Sez. 1, Sentenza 14 gennaio 2015, n. 00068

Principio

Sulla tempestività della notifica dei ricorsi in riassunzione del giudizio a seguito di declaratoria di inammissibilità per carenza giurisdizione.
Al fine di verificare la tempestività della riassunzione del giudizio a seguito di una sentenza declaratoria del difetto di giurisdizione notificata antecedentemente al mese di luglio 2009, non può farsi applicazione del disposto di cui all’art. 59 della l. 69/2009, poiché quest’ultima è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, ed è quindi entrata in vigore il 4 luglio 2009. 
Precedentemente ad essa non esisteva ancora una disposizione legislativa che disciplinasse la riassunzione del processo a seguito di una sentenza declaratoria del difetto di giurisdizione e l’unico dato certo in materia era la sentenza della Sezione sesta del Consiglio di Stato 13 maggio 2008, n. 2231, la quale in applicazione analogica dell’art 50 c.p.c. stabiliva, ai fini della riassunzione, un termine di sei mesi. Di tale principio deve quindi farsi applicazione per le ipotesi di riassunzione notificate antecedentemente alla entrata in vigore della Legge 69/2009.

T.A.R. Toscana, Sez. 1, 14 gennaio 2015, n. 00068
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