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Carattere esemplificativo dell'elencazione annoverata nell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

Contratti pubblici

Sul carattere esemplificativo e non tassativo dell'elencazione enucleata nell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice dei contratti pubblici.
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 2 marzo 2018, n. 01299

Premassima

1. In materia di pubblici contratti, l’elencazione enucleata nell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha carattere meramente esemplificativo e non tassativo.

Principio

1. In materia di pubblici contratti, l’elencazione enucleata nell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha carattere meramente esemplificativo e non tassativo.

In tema di contratti pubblici, l’elencazione enucleata nell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in specie nella parte in cui fa rientrare tra i “gravi illeciti professionali”, dei quali la stazione appaltante deve dimostrare “con mezzi adeguati” che l’operatore economico si sia reso colpevole, anche “le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni”, a parere del Supremo Consesso deve considerarsi meramente esemplificativa e non tassativa. E ciò deve ritenersi desumibile sia dalla possibilità della stazione appaltante di fornirne la dimostrazione “con mezzi adeguati”, sia dall’incipit del secondo inciso “gravi illeciti professionali” che precede l’elencazione. Il Collegio ha inoltre osservato che “le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione” rilevano “[…] se anche singolarmente costituiscono un grave illecito professionale ovvero se sono sintomatici di persistenti carenze professionali”, come specificato dalle linee guida ANAC n. 6 del 2016/2017, le quali tra l'altro comprendono nell’elencazione delle significative carenze rilevanti, il singolo inadempimento di una obbligazione contrattuale o l’adozione di comportamenti scorretti o il ritardo nell’adempimento.

Cons. St., Sez. 5, 2 marzo 2018, n. 01299
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