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Canoni demaniali e criteri di riparto della giurisdizione

Demanio e patrimonio Giurisdizione e competenza

Concessioni demaniali marittime. Controversie in tema di canoni demaniali. Criteri di riparto della giurisdizione
T.A.R. Puglia Bari, Sez. 1, Sentenza Breve 29 ottobre 2014, n. 01270

Principio

Concessioni demaniali marittime. Controversie in tema di canoni demaniali. Criteri di riparto della giurisdizione.
1. In materia di canoni demaniali marittimi, l'art. 133, comma 1°, lettera b) del codice del processo amministrativo, in base al quale giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessione di beni pubblici non si estende alle controversie “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi (...)”, va interpretato nel senso che la giurisdizione del giudice ordinario ha per oggetto le controversie di contenuto meramente patrimoniale, ovvero inerenti quantificazione e pagamento dei corrispettivi in questione, e purché non entri in discussione la qualificazione del rapporto concessorio con esercizio di poteri discrezionali da parte dell’Amministrazione, dovendosi riconoscere in tal caso la cognizione del giudice amministrativo, in presenza sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi (Cass., SS.UU., 17 giugno 2010, n. 14614).
2. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per il contenzioso relativo ai provvedimenti di rideterminazione del canone demaniale per le concessioni marittime, in applicazione dell’art. 1, comma 251, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (ritenuto costituzionalmente legittimo da Corte Cost. 22.10.2010, n. 302, oltre che da Corte Cost. 7.5.2014, n. 128), qualora non si tratti di mera quantificazione del canone, ma di integrale revisione previa ricognizione tecnico-discrezionale del carattere di pertinenze demaniali marittime delle opere, in precedenza realizzate dal concessionario, nonché in considerazione dell’inamovibilità, o meno, delle stesse (cfr. Cons St., Sez. VI, 4.11.2013, n. 5289; Cons St., Sez. VI, 29.3.2011, n. 2374; Cons St., Sez. VI, 3.2.2011, n. 787; Cons. St., Sez. VI, 26.5.2010, n. 3348).
3. Sussiste la giurisdizione dell'AGO, ove con le censure articolate nel ricorso al GA si faccia questione solo ed esclusivamente di misura del canone, in relazione ai presupposti fattuali economico-aziendali della parte ricorrente e ai criteri di determinazione configurati dalla normativa, senza che i dedotti motivi coinvolgano la verifica dell’azione autoritativa dell’Amministrazione sul rapporto concessorio sottostante o l’esercizio di poteri tecnico-discrezionali.

T.A.R. Puglia Bari, Sez. 1, 29 ottobre 2014, n. 01270
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