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Canoni delle concessioni demaniali

Giustizia amministrativa Demanio e patrimonio

Concessione demaniale. Canone. Quantificazione. Criteri di determinazione. Natura provvedimentale dell'atto gravato. Giurisdizione.
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. 1, Sentenza 21 novembre 2014, n. 00563

Principio

Concessione demaniale. Canone. Quantificazione. Criteri di determinazione. Natura provvedimentale dell'atto gravato. Giurisdizione.
1.1. La disposizione di cui all’art. 133, comma 1, lett. b) c.p.a. va letta alla luce di quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004, e cioè nel senso di escludere dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di canoni che abbiano natura meramente patrimoniale, continuando, invece, a ricondursi nella giurisdizione del giudice amministrativo quelle nelle quali si discuta delle modalità di determinazione del canone, stabilite dall'amministrazione nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali (C.d.S., sez. V, 30 novembre 2012, n. 6110; 6 luglio 2012, n. 3963; C.G.A., 24 ottobre 2011, n. 682).
1.2. Sulla base della disposizione citata devono ascriversi al giudice ordinario tutte le questioni inerenti alla quantificazione del canone spettante al concedente sulla base delle regole predeterminate dalla legge o da atti autoritativi dell'amministrazione, mentre restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie nelle quali si discuta della legittimità degli atti nei quali l'amministrazione, nell'esercizio del potere demandatole dalla legge, stabilisce quelle regole e quindi fissa i criteri che verranno successivamente applicati per la concreta determinazione del canone dovuto dal concessionario (cfr. Consiglio di Stato 4 novembre 2013 n. 5289; 3 febbraio 2011, n. 787; 14 ottobre 2010, n. 7505; 26 maggio 2010, n. 3348; TAR Friuli Venezia Giulia n 18 del 2014).
1.3. L’atto con cui l’ente sollecita la corresponsione del canone di concessione per l'annualità in corso, senza procedere ad alcuna sua rideterminazione o ad alcuna valutazione non può essere qualificato come provvedimento. La natura non provvedimentale dell’atto esclude dunque la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. 1, 21 novembre 2014, n. 00563
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