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Canone OMI

Demanio e patrimonio

1. Concessioni demaniali marittime. Canoni. Criteri di determinazione ex Legge finanziaria 2007. Applicabilità alle concessioni rilasciate anteriormente al 2007. Occorre. 2. (segue): opere costruite dal concessionario. Loro irrilevanza in sede di determinazione del canone. Sinallagma convenzionale. Va rispettato. 3. (segue): c.d. canone O.M.I. Ambito applicativo. Esclusivamente pertinenze demaniali. Beni costruiti dai concessionari. Non costituiscono pertinenze demaniali. Applicabilità della Finanziaria per l'anno 2007 solo per concessioni comprensive di impianti e pertinenze rilasciate successivamente alla sua entrata in vigore.
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 1, Sentenza Breve 13 ottobre 2014, n. 02479

Principio

1. Concessioni demaniali marittime. Canoni. Criteri di determinazione ex Legge finanziaria 2007. Applicabilità alle concessioni rilasciate anteriormente al 2007. Occorre.
In tema di determinazione dei canoni demaniali marittimi, sia dalla dizione letterale dell’art. 1, co. 252, legge n. 296/2006, e sia dalla sua ratio, chiaramente da individuarsi nella volontà del legislatore di correggere l’evidente sproporzione dei canoni concessori relativi al demanio marittimo si ricava che la normativa di cui alla Finanziaria per il 2007 si applica anche alle concessioni rilasciate prima del 1° gennaio 2007, ferma restando l’operatività dei nuovi criteri di determinazione del canone demaniale soltanto per i periodi successivi a tale data.

2. (segue): opere costruite dal concessionario. Loro irrilevanza in sede di determinazione del canone. Sinallagma convenzionale. Va rispettato. 
2.1. È illegittimo l'atto con cui venga commisurato il canone demaniale marittimo senza tener conto della consistenza attuale del bene dato in concessione, ma commisurandolo alla sua conformazione futura, a seguito della realizzazione delle opere realizzate dal concessionario.
2.2. Non può che determinare una profonda alterazione del sinallagma contrattuale nelle concessioni demaniali marittime di lunga durata, scoraggiando gli investimenti finalizzati alla valorizzazione dei beni demaniali, una interpretazione dell’art. 1, comma 251, l. Fin. 2007, che commisurasse il canone alla capacità del bene di produrre reddito in relazione caratteristiche che il bene demaniale via via assume nel corso della concessione. Siffatta interpretazione determinerebbe una duplicazione degli oneri a carico del concessionario, il quale, da un lato, dovrebbe impegnarsi al fine di sostenere i costi di costruzione delle opere da realizzare sul demanio marittimo, e, d’altro lato, avrebbe l’obbligo di pagare il canone demaniale per le stesse opere, riversando allo Stato un importo commisurato alla redditività del bene via via realizzato. A causa della significativa alterazione dell’equilibrio sinallagmatico delle prestazioni, verrebbe precluso al concessionario di ammortizzare gli investimenti; il concessionario sarebbe infatti tenuto a corrispondere il canone demaniale per opere che non gli sono state concesse per il loro utilizzo, bensì costruite a sue spese.

3. (segue): c.d. canone O.M.I. Ambito applicativo. Esclusivamente pertinenze demaniali. Beni costruiti dai concessionari. Non costituiscono pertinenze demaniali. Applicabilità della Finanziaria per l'anno 2007 solo per concessioni comprensive di impianti e pertinenze rilasciate successivamente alla sua entrata in vigore.
3.1. L’interpretazione dell'art. 1, comma 251, legge n. 296/2006 che correla la commisurazione del canone alle caratteristiche che i beni demaniali acquisiscono nel corso della concessione, da un lato, porta alla disparità di trattamento (perché onererebbe dello stesso canone chi riceva un bene e costruisca a sue spese un impianto di difficile rimozione e chi invece riceva in concessione un bene su cui insiste un impianto da altri costruito), da un altro lato, è smentita dalla stessa formula normativa, che prevede il cosiddetto canone OMI per le pertinenze immobiliari con destinazione commerciale, cioè per le costruzioni o opere che appartengono allo Stato. Una res infatti (costruzione o opera che sia) non acquisisce la qualità di pertinenza se la destinazione a servizio o ornamento della cosa principale non sia effettuata dal proprietario o da chi ha un diritto reale sulla cosa principale (art. 817 c.c.) e ai sensi dell’art. 29 c.n. è definita pertinenza se appartiene allo Stato. Il canone OMI può riguardare, quindi, solo le costruzioni o altre opere che appartengono allo Stato; ciò può avvenire solo al termine della concessione, non nel corso della medesima.
3.2. L’art. 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006 va interpretato nel senso che la nuova misura dei canoni è correlata sia alla capacità di reddito del bene dato in concessione, sia al maggior valore del bene che si riceve in concessione, se lo stesso comprende impianti e pertinenze.
3.3. L’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di cui all’art. 1 commi 251 e 252 l. Fin. 2007 porta a non ritenere applicabili i nuovi criteri di determinazione dei canoni demaniali per le concessioni preesistenti.

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 1, 13 ottobre 2014, n. 02479
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