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CTU nei contenziosi riguardanti gare pubbliche

Giustizia amministrativa Contratti pubblici

1. Gare pubbliche. Valutazione delle offerte. Criteri tecnico-scientifici. Sindacabilità in sede giurisdizionale. Limiti. 2. Consulenze Tecniche d'ufficio. Percipienti e deducenti. Nel processo amministrativo sono ammissibili soltanto quelle c.d. deducenti
T.A.R. Liguria, Sez. 2, Sentenza 24 gennaio 2014, n. 00137

Principio

1. Gare pubbliche. Valutazione delle offerte. Criteri tecnico-scientifici. Sindacabilità in sede giurisdizionale. Limiti.
1.1. Nelle gare pubbliche, per la valutazione qualitativa dell’offerta viene utilizzato all'interno del procedimento amministrativo una tecnica scientifica. Con ciò intendendo – più nello specifico – l’impiego di un metodo matematico sofisticato, assoggettato a criteri tecnico-scientifici, all’interno dell’evidenza pubblica, a sua volta disciplinata da norme e principi di natura giuridica, ugualmente precettivi. Fra i quali, per quel che qui più rileva, il c.d. autovincolo per la stazione appaltante scaturente dalle prescrizioni contenute nella lex specialis che essa stessa s’è data; la natura tecnico-discrezionale delle valutazioni espresse dalla Commissione di gara, i cui membri devono possedere, ai sensi dell’art. 84 cod. contr. pubbl., la competenza tecnica richiesta nella materia.
1.2. La dicotomia tra l’impiego del metodo scientifico disciplinato da norme tecniche e il procedimento amministrativo, a sua volta conformato da norme e principi di legge, si riproduce “tal quale” nella fase contenziosa di legittimità, posto che il giudice, a differenza di quello civile che non incontra ostacoli nella valutazione della validità scientifica del metodo impiegato, ha di fronte a sé la decisione assunta dall’amministrazione sulle modalità d’impiego della tecnica utilizzata nel procedimento. Sicché compito del giudice amministrativo è la verifica in concreto della corretta applicazione del metodo che l’amministrazione s’è data (autovincolandosi) negli atti di gara per individuare la qualità dell’offerta, non già il controllo in astratto della validità scientifica del metodo impiegato e dei suoi risultati pratici.

2. Consulenze Tecniche d'ufficio. Percipienti e deducenti. Nel processo amministrativo sono ammissibili soltanto quelle c.d. deducenti.
2.1. Facendo ricorso a quelle stesse categorie giuridiche che governano il processo civile (cfr., Cass. sez. un., 30 dicembre 2011 n. 30175; Cass. 13 marzo 2009 n. 6155), in quello amministrativo non paiono consentite le consulenze tecniche c.d. percipienti: quelle in cui il consulente, fatto ovviamente salvo il controllo immanente del giudice peritus peritorum, è chiamato ad accertare (direttamente) i fatti mediante l’ausilio di specifiche competenze tecniche. Sono invece ammesse nel processo amministrativo, ex art. 67 c.p.a., le consulenze tecniche c.d. deducenti, volte a valutare i fatti accertati e dati per esistenti, come (già definitivamente) acquisiti nel corso nel procedimento amministrativo. Ciò obbedisce - nel caso di gare pubbliche - alla lex specialis, ed i cui atti, soprattutto quelli contenenti manifestazioni di giudizi, sono espressione di valutazione tecnico-discrezionale riservata.
2.2. Nel giudizio di legittimità dinanzi al GA avente ad oggetto valutazioni tecnico-discrezionale riservate alla Commissione giudicatrice, il compito del CTU è (circoscritto a) valutare il fondamento razionale ed epistemico del metodo applicato dall’amministrazione, non quello di sostituirsi ad essa per individuare il metodo tecnico più adeguato per raggiungere gli obiettivi avuti di mira. Attenendosi ai quesiti assegnatigli, il CTU è tenuto dapprima ad accertare la corrispondenza del metodo in concreto applicato dalla Commissione alle norme tecniche che ne disciplinano l’utilizzo; quindi valutarne l’attendibilità del metodo in concreto utilizzato dalla stazione appaltante. 

T.A.R. Liguria, Sez. 2, 24 gennaio 2014, n. 00137
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