Accedi a LexEureka

CIPE

Amministrazioni dello Stato Giustizia amministrativa

Sui comitati interministeriali (istituiti dal Governo o istituiti con legge). Sul rapporto tra CIPE, Presidenza del Consiglio e il Governo. Necessità che l'impugnazione di atti emanati dal CIPE sia notificata al CIPE stesso in persona del Presidente pro tempore. Possibilità che la notificazione alla Presidenza del Consiglio, anziché al CIPE in persona del Presidente del Consiglio che lo presiede, possa essere considerato un errore di persona ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 12 luglio 2013, n. 03763

Principio

1. Sui comitati interministeriali (istituiti dal Governo o istituiti con legge).
1.1. Sulla base di un’analisi fenomenica condotta in chiave storico giuridica, si possono distinguere due tipi di Comitati di Ministri: quelli istituiti dal Governo stesso, e quelli istituiti per legge:
- I Comitati del primo tipo, istituiti dal Governo, hanno rilievo puramente di fatto, e la loro attività non può che essere preparatoria, senza diretta efficacia esterna, pena la violazione dell’art. 95 Cost.
- I secondi, istituiti con legge, trovano invece proprio sull’art. 95 Cost. - che riserva a tale fonte la determinazione del “ numero, attribuzioni e organizzazione dei ministeri” - il loro basamento, nonché sull’art. 97 Cost.- secondo il quale “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge anche in relazione alle “attribuzioni” – il criterio di necessaria regolazione.
1.2. Ove ed in quanto previsti dalla legge, i Comitati di Ministri possono ovviamente assumere un rilievo esterno, produttivo di dirette conseguenze giuridiche per gli altri soggetti dell’ordinamento. In tal senso essi sono sicuramente “organi” dello Stato, competenti ad impegnarne in via definitiva la volontà.

2. Sul rapporto tra CIPE, Presidenza del Consiglio e il Governo.
2.1. Stante la natura interministeriale del CIPE, deve anzitutto escludersi la sussumibilità delle sue attribuzioni dal novero di quella attribuite individualmente alla Presidenza del Consiglio. 
2.2. Quanto al rapporto tra CIPE e Governo, il CIPE, ai sensi della legge 27 febbrai o 1967, n. 48, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, che ne è Vice-presidente, e da una serie di altri Ministri, comunque non coincidenti con tutti i componenti del Governo. Esercita una serie di attribuzioni sue proprie, alcune di natura prettamente politica (in primis, definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale), altre qualificabili come di alta amministrazione (ad es. l’approvazione, fra l'altro, di piani e programmi di intervento settoriale, nonché la ripartizione, su proposta delle amministrazioni interessate, delle risorse finanziarie dello Stato da destinare, anche attraverso le intese istituzionali di programma, allo sviluppo territoriale; la definizione delle linee guida e dei princìpi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità; l’approvazione, ai sensi dell'articolo 2, commi 205 e 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, delle singole intese istituzionali di programma, della disciplina e del finanziamento dei contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti di area; l’individuazione delle infrastrutture strategiche di interesse nazionale ai sensi del dlgs 190/2002, etc.), altre ancora di natura più concreta e puntuale (ad es. l’approvazione del progetto preliminare e definitivo delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi, nonchè le altre competenze previste dagli artt.165 e ss. del d.lgs 163/2006).
2.3. Il complesso delle attribuzioni del CIPE configura senza ombra di dubbio un’articolazione organizzativa, separata ed autonoma rispetto al Governo nella sua collegialità, tra l’altro dotata di una sua struttura amministrativa di supporto, anche se in regime di avvalimento (Il CIPE si avvale di una segreteria presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai compiti operativi e di amministrazione ed alle esigenze di coordinamento e di supporto tecnico delle istruttorie, art. 16, comma 6, l. 27 febbrai o 1967, n. 48). Il C.I.P.E. è dunque un’amministrazione dello Stato, così come lo sono i singoli ministeri.

3. Necessità che l'impugnazione di atti emanati dal CIPE sia notificata al CIPE stesso in persona del Presidente pro tempore.
Deve ritenersi che i Comitati di Ministri previsti dalla legge siano “amministrazioni” ai sensi dell’art. 41 c.p.a., ossia articolazioni organizzative (centri di decisione) dotate di autonoma ed esclusiva legittimazione passiva e conseguente capacità processuale – essendo ormai pacifico che Stato non ha legittimazione processuale unitaria, ma articolata tra vari organi, non potendo pertanto essere ritenuti articolazioni interne del Consiglio dei Ministri (Governo collegialmente inteso), o della stessa Presidenza del Consiglio. Ne consegue che, ove il CIPE emani atti amministrativi asseritamente lesivi della posizione giuridica dei destinatari o di terzi, la domanda di annullamento non è validamente proposta se il ricorso che la veicola non è ad esso notificato, ovviamente in persona del Presidente pro tempore.

4. Possibilità che la notificazione alla Presidenza del Consiglio, anziché al CIPE in persona del Presidente del Consiglio che lo presiede, possa essere considerato un errore di persona ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260.
4.1. L'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, norma dichiarata dall’art. 10 della legge 03/04/1979 n. 103 applicabile anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai Tribunali amministrativi regionali, è applicabile quando l’errore abbia riguardato l’individuazione della persona del legale rappresentante dell’amministrazione da cui l’atto impugnato promana, e non quando l’errore sia caduto, più in radice, sulla stessa individuazione dell’amministrazione provvista di legittimazione passiva ad substantiam, ai sensi del chiaro e perentorio disposto l’art. 41 comma 2 c.p.a.
4.2. Se l'errore non concerne la “persona”, ossia l’organo al quale debba riconoscersi la legale rappresentanza ad processum ma, piuttosto, la legittimazione ad substantiam dell’amministrazione in quanto emanante l’atto impugnato, allora può e deve essere rilevato d’ufficio afferendo ai presupposti per la valida proposizione del ricorso (fra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 19/07/2004, n. 5226; sez. VI, 17/09/2002, n. 4713).

Cons. St., Sez. 4, 12 luglio 2013, n. 03763
Caricamento in corso