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Attività produttive, commerciali e industriali

Disciplina del commercio. Scelte di pianificazione e programmazione della pubblica amministrazione. Esercizio del commercio su aree pubbliche. Regime concessorio. Necessità. Individuazione delle zone idonee da parte dell'Amministrazione Comunale. Necessità. Diritto dell'ambulante a esercitare l'attività in un determinato luogo. Non sussiste
T.A.R. Toscana, Sez. 2, Sentenza 20 gennaio 2014, n. 00094

Principio

Disciplina del commercio. Scelte di pianificazione e programmazione della pubblica amministrazione. Esercizio del commercio su aree pubbliche. Regime concessorio. Necessità. Individuazione delle zone idonee da parte dell'Amministrazione Comunale. Necessità. Diritto dell'ambulante a esercitare l'attività in un determinato luogo. Non sussiste.

1. Le scelte di pianificazione e programmazione della pubblica amministrazione, anche per quanto riguarda la disciplina del commercio, rientrano nell'ambito della discrezionalità propria dell’amministrazione competente e possono essere sottoposte al vaglio della giustizia amministrativa solo per palese arbitrarietà, illogicità, manifesta ragionevolezza o errori di fatto (Consiglio Stato, sez. V, 6 luglio 2010, n. 4319).
2. L'ente locale è titolare del potere di programmazione dell'assetto del territorio e della potestà discrezionale di pianificazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio al dettaglio su suolo pubblico (T.A.R. Lombardia, Brescia, 12 gennaio 2007, n. 6).
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche comporta un utilizzo permanente, a fini privati, di spazi pubblici sottratti all'uso comune, e può pertanto svolgersi in regime di concessione solo nelle zone previamente individuate come idonee dall'amministrazione comunale, tenendo conto anche dell'esigenza di definire una coerente pianificazione delle attività che si svolgono nei centri storici e, in particolare, nelle aree di maggiore pregio storico-artistico, archeologico, architettonico, monumentale, nell'ottica di salvaguardare primariamente gli interessi di tutela e fruizione del patrimonio culturale, storico, artistico, ed architettonico (T.A.R. Veneto, sez. III, 18 giugno 2009, n. 1838).
4. Rientra nella discrezionalità dell'amministrazione comunale individuare le zone ove collocare le attività di commercio, contemperando gli interessi pubblici e privati coinvolti. Non può essere riconosciuto alcun diritto soggettivo all’esercizio di una attività economica ambulante in luogo piuttosto che in un altro, essendo evidente che tale attività viene svolta in regime di concessione sullo spazio pubblico occupato la cui scelta pertiene alla discrezionalità dell’Amministrazione.

T.A.R. Toscana, Sez. 2, 20 gennaio 2014, n. 00094
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