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Azione di risarcimento danni e relativo regime prescrizionale.

Giustizia amministrativa

Sui presupposti richiesti ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria e relative conseguenze applicative del termine di prescrizione.
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 16 maggio 2017, n. 02323

Premassima

Ai fini della proponibilità dell'azione di risarcimento danni, deve rilevarsi che le novità della previsione relativa alla sussistenza di un termine di decadenza, in precedenza sconosciuto al sistema processuale, unitamente al richiamato principio di irretroattività della legge, comporta l'applicabilità per i fatti illeciti avvenuti anteriormente al 16 dicembre 2010 del regime normativo previgente, con conseguente assoggettamento al termine prescrizionale quinquennale ex art. 2947 cod. civ..

Principio

Ai fini della proponibilità dell'azione di risarcimento danni, deve rilevarsi che le novità della previsione relativa alla sussistenza di un termine di decadenza, in precedenza sconosciuto al sistema processuale, unitamente al richiamato principio di irretroattività della legge, comporta l'applicabilità per i fatti illeciti avvenuti anteriormente al 16 dicembre 2010 del regime normativo previgente, con conseguente assoggettamento al termine prescrizionale quinquennale ex art. 2947 cod. civ..

In ordine ai presupposti richiesti ai fini del riconoscimento dell'azione di risarcimento danni, deve rilevarsi che le novità della previsione relativa alla sussistenza di un termine di decadenza, in precedenza sconosciuto al sistema processuale, contestualmente al richiamato principio di irretroattività della legge, comporta l'applicabilità per i fatti illeciti avvenuti anteriormente al 16 dicembre 2010 del regime normativo previgente. Da ciò deriva che la relativa azione risarcitoria sarà soggetta esclusivamente al termine di prescrizione ex art. 2947 cod. civ., in particolare quando la domanda risarcitoria sia stata avanzata in un periodo anteriore, rispetto all'entrata in vigore del C.P.A., sia pure direttamente innanzi al giudice ordinario e poi rimessa dinanzi al giudice amministrativo, per intervenuta declaratoria di difetto di giurisdizione del primo giudicante.

Cons. St., Sez. 5, 16 maggio 2017, n. 02323
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