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Azione di adempimento

Acque pubbliche e private

Sull’ammissibilità dell’azione di adempimento nella giurisdizione di legittimità in assenza di profili di discrezionalità amministrativa o tecnica. Sulla proponibilità dell’azione di adempimento regime previgente l’entrata in vigore del codice.
T.A.R. Umbria, Sez. 1, Sentenza 11 settembre 2013, n. 00475

Principio

1. Sull’ammissibilità dell’azione di adempimento nella giurisdizione di legittimità in assenza di profili di discrezionalità amministrativa o tecnica.
In presenza di accertata spettanza del provvedimento preteso, l’emanazione dello stesso non costituisce una misura risarcitoria bensì la doverosa esecuzione di un obbligo che grava sull’Amministrazione.
Quantomeno a seguito dell’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo approvato con D.lgs. 2 luglio 2010 n.104, deve ritenersi possibile per il g.a., anche in sede di giurisdizione generale di legittimità, l’emanazione di pronunce di tipo dichiarativo e di condanna (adempimento) allorché non vi osti la sussistenza di profili di discrezionalità amministrativa o tecnica (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, 23 marzo 2011, n.3; id. 29 luglio 2011, n.15). Infatti, nonostante l’apparente silenzio del Codice (nel testo originario) al riguardo, gli artt. 30, 1° comma, e 34 lett. c) c.p.a. consentono al g.a., nei limiti della domanda, di emanare sentenze di condanna “all’adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e disporre misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art 2058 c.c.”
Tale norma, che si pone in stretta correlazione con il generale principio di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale amministrativa, sancisce dunque l’ingresso nell’ordinamento processuale dell’azione tipica di adempimento (c.d. condanna pubblicistica) nell’ottica della soddisfazione completa della posizione sostanziale di interesse legittimo di cui si chiede tutela, pur nel limite della necessaria contestualità con l’azione di annullamento, nonché dell’assenza di profili di discrezionalità amministrativa o tecnica.
In recepimento del suesposto orientamento pretorio, il legislatore mediante il secondo correttivo al Codice del Processo amministrativo (D.Lgs. 14 settembre 2012, n.160) novellando l’art. 34 comma 1 lett c) del Codice, ha introdotto l’azione di condanna al rilascio di un provvedimento, da esercitarsi nei limiti di cui all’art. 31 c. 3 (ovvero in presenza di attività vincolata) e contestualmente all’azione di annullamento.
2. Sulla proponibilità dell’azione di adempimento regime previgente l’entrata in vigore del codice.
È dubbia la possibilità di ammettere la proponibilità di tale azione anche nel regime previgente l’entrata in vigore del Codice del Processo amministrativo - laddove nel silenzio delle norme processuali amministrative la giurisprudenza era del tutto consolidata in senso negativo (ex multis Consiglio di Stato sez. VI 3 aprile 2003, n. 1716; id. 18 giugno 2002, n.3338).

T.A.R. Umbria, Sez. 1, 11 settembre 2013, n. 00475
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