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Azione di accertamento e azione sul silenzio.

Atto amministrativo e silenzio della P.A. Giustizia amministrativa

L'inammissibilità dell'azione generale di accertamento e quella per il silenzio nell'ipotesi in cui diretta ad incentivare l'esercizio di poteri regolamentari.
T.A.R. Molise, Sez. 1, Sentenza 27 novembre 2017, n. 00473

Premassima

1. Deve ritenersi inammissibile l’azione generale di accertamento e quella per il silenzio allorquando è diretta ad incentivare l’esercizio di poteri regolamentari o comunque non provvedimentali.

 

Principio

1. Deve ritenersi inammissibile l’azione generale di accertamento e quella per il silenzio allorquando è diretta ad incentivare l’esercizio di poteri regolamentari o comunque non provvedimentali.

In ordine all'esperibilità dell'azione generale di accertamento e quella sul silenzio il Supremo Consesso ha precisato che in sede di giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, non può trovare spazio la domanda di accertamento di un diritto dei ricorrenti funzionalizzato ad un obbligo della Regione di dare esecuzione alla norma di cui all' art. 8, comma 1, l. 22 febbraio 2001, n. 36, al fine di regolamentare l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile. Nè tanto meno può avere fondamento la domanda di accertamento dell’obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di esercitare i poteri sostitutivi di cui all’art. 5, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. Ne consegue che deve ritenersi non ammissibile un’istanza di nomina di un commissario ad acta del Tribunale, che proceda all’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari ai sensi dell'art. 8, l. n. 36/2001, in assenza del presupposto giudizio di ottemperanza o di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione. Inoltre il Collegio ha chiarito che il gravame sottoposto al suo esame non può essere qualificato, in senso sostanziale, come ricorso avverso il silenzio, ex artt. 31 e 117 c.p.a., giacché difetta ab initio dell' istanza rivolta alla Regione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri diretta ad ottenere i provvedimenti sostitutivi o regolamentari richiesti. Ergo nel caso di specie deve ritenersi inammissibile l'azione di accertamento e quella sul silenzio per l'appunto quando è tesa a stimolare l'esercizio di poteri regolamentari o comunque non provvedimentali.

T.A.R. Molise, Sez. 1, 27 novembre 2017, n. 00473
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