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Azione avverso il silenzio e azione di risarcimento del danno da ritardo

Atto amministrativo e silenzio della P.A. Giustizia amministrativa

Ricorso avverso il silenzio. Pronuncia sulla fondatezza della pretesa. Art. 31, comma 3, c.p.a.. Principio della domanda. Risarcimento del danno da ritardo. Art. 30, comma 4, c.p.a.. Art. 117, comma 6, c.p.a.. Rito. Facoltativo. Nesso di causalità tra inosservanza del termine di conclusione del procedimento e danno subito. Imputabilità soggettiva dell’inosservanza del termine.
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 4, Sentenza 14 novembre 2014, n. 02969

Principio

Ricorso avverso il silenzio. Pronuncia sulla fondatezza della pretesa. Art. 31, comma 3, c.p.a.. Principio della domanda. Risarcimento del danno da ritardo. Art. 30, comma 4, c.p.a.. Art. 117, comma 6, c.p.a.. Rito. Facoltativo. Nesso di causalità tra inosservanza del termine di conclusione del procedimento e danno subito. Imputabilità soggettiva dell’inosservanza del termine.
1.1. Il ricorso avverso il silenzio deve essere esaminato in punto di fondatezza della pretesa soltanto nelle ipotesi previste dal terzo comma dell’art. 31 c.p.a. e a patto che tale valutazione non esuli dalla domanda proposta dal ricorrente.
1.2. Il silenzio serbato dall’Amministrazione in ordine a un’istanza presentata dal privato è illegittimo in quanto tale, a prescindere dagli ulteriori sviluppi procedimentali, ivi compreso il rigetto dell’istanza medesima. Pertanto, l’arresto del procedimento giustifica di per sè l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio.
1.3. La domanda di risarcimento del c.d. danno da ritardo ex art. 30, comma 4, c.p.a. può essere immediatamente delibata senza ricorrere al mutamento di rito, così come stabilito dall’art. 117, comma 6, c.p.a., in quanto tale norma stabilisce che il giudice “può” definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.
1.4. Stante l’espresso rinvio al comma 4 dell’art. 30 c.p.a., contenuto nel comma 6 dell’art. 117, il ricorrente ha l'onere di “comprovare” di aver subito un danno in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 4, 14 novembre 2014, n. 02969
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