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Aziende speciali di Camere di Commercio

Enti pubblici Pubblico impiego

Ascrizione delle Camere di Commercio nel novero delle amministrazioni pubbliche. Natura delle aziende speciali delle Camere di Commercio. Riconducibilità delle aziende speciali nel novero degli organismi di diritto pubblico. Distinzione tra questi e gli enti di diritto pubblico. Qualificazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di organismi di diritto pubblico.
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 2, Sentenza 12 settembre 2013, n. 01877

Principio

1. Ascrizione delle Camere di Commercio nel novero delle amministrazioni pubbliche.
Anche prima della entrata in vigore del d.lgs. 15 febbraio 2010 n. 23, la giurisprudenza aveva definitivamente riconosciuto alle Camere di Commercio la qualificazione giuridica di amministrazioni pubbliche. Nella sentenza 8 novembre 2002 n. 477 la Corte costituzionale aveva infatti qualificato le Camere di Commercio come “enti pubblici locali dotati di autonomia funzionale”, collocandoli nell’ambito dei poteri locali (cfr. art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come sostituito dal d.lgs. n. 23/2010). Da ciò discende l’applicazione al personale delle Camere di Commercio del C.C.N.L. vigente per i dipendenti degli Enti locali (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 19 gennaio 2004 n. 380).

2. Natura delle aziende speciali delle Camere di Commercio.
2.1. Le aziende speciali delle Camere di Commercio, istituite ai sensi dell'art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 23/2010, sono “organismi strumentali”, in quanto ad esse può essere attribuito il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali proprie delle Camere di Commercio, ma non partecipano della natura pubblica delle Camere di Commercio, essendo costituite secondo le disposizioni del codice civile e “operanti secondo le norme di diritto privato”.
2.2. Le aziende speciali delle Camere di Commercio, istituite ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 580/03 e dell’art. 57 del D.M. 287/1997, anche nel caso in cui non siano dotate di personalità giuridica propria, costituiscono comunque una struttura fornita di un’organizzazione autonoma, che è distinta da quella pubblicistica dell’Ente e che opera con modalità e strumenti non dissimili da quelli delle altre organizzazioni imprenditoriali (Corte di Cassazione, Sezioni Unite 12 novembre 2004 n. 21503).
2.3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente da Aziende speciali delle Camere di Commercio, siccome non intercorrente con “pubbliche amministrazioni”, è sottratto all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 165/2001 (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 12907/2003).

3. (segue): riconducibilità delle aziende speciali nel novero degli organismi di diritto pubblico. Distinzione tra questi e gli enti di diritto pubblico. Qualificazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di organismi di diritto pubblico.
3.1. Il fatto che la giurisprudenza amministrativa abbia esteso alle aziende speciali delle Camere di Commercio la qualificazione di “organismo di diritto pubblico” (Consiglio di Stato, Sez. IV 24 novembre 2011 n. 6211), non implica che esse appartengano alla “categoria degli enti di diritto pubblico”.
3.2. La nozione di organismo di diritto pubblico di matrice comunitaria è stata recepita nell’ordinamento italiano con l’art. 3, comma 26, del d.lgs. n. 163 del 2006; si tratta di una nozione che prescinde dal formale collocamento di un soggetto nel novero delle persone giuridiche pubbliche o private, ben potendo un ente con personalità di diritto privato essere riconosciuto quale organismo di diritto pubblico (T.A.R. Lombardia, Milano Sez. III, 8 aprile 2013 n. 861). 
3.3. La nozione comunitaria di “organismo di diritto pubblico” prescinde dalla natura giuridica, pubblica o privata, dei soggetti ai quali si riferisce, assumendo rilievo ai soli fini della individuazione della normativa applicabile per la scelta del contraente per l’acquisizione di beni e/o servizi (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II 18 febbraio 2013 n. 1778).
3.4. Una società a prevalente partecipazione pubblica, anche quando sia qualificabile, in base ai criteri di derivazione comunitaria, come “organismo di diritto pubblico”, rimane pur sempre un soggetto di diritto privato, cosicché il rapporto di lavoro con i propri dipendenti non è qualificabile come rapporto di pubblico impiego.
3.5. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle aziende speciali delle Camere di Commercio non può essere qualificato come “pubblico impiego” ed è, conseguentemente, sottratto all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 165/2001 (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 12907/2003).

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 2, 12 settembre 2013, n. 01877
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