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Avvisi di massa

Espropriazione per pubblica utilità

1. Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Comunicazione avvio del procedimento. Mediante pubblicità di massa. Limiti. 2. Approvazione del progetto definitivo comportante dichiarazione di pubblica utilità. Comunicazione avvio del procedimento. Mediante pubblicità di massa. Limiti. 3. (segue): comunicazione della data di efficacia dell'atto di approvazione del progetto definitivo. Omissione. Mancata comunicazione. Mera irregolarità. Rilevanza soltanto per la decorrenza dei termini per l'impugnazione. 4. Occupazione d'urgenza ex art. 22-bis d.P.R. n. 327/2001. Motivazione circa l'urgenza. Elevato numero di soggetti espropriandi. È in re ipsa. 5. Approvazione del progetto di opera pubblica. Motivazione circa le valutazioni di idoneità tecnica e di opportunità. Non occorre. È insita negli atti prodromici della procedura espropriativa. 6. Determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio. Contestazione in sede giurisdizionale della destinazione urbanistica delle aree espropriate. Giurisdizione dell'A.G.O. 7. Procedura espropriativa. Individuazione dei soggetti destinatari dei provvedimenti. Rilevanza esclusiva dei dati catastali. Pendenza di azione civile di rivendica. Irrilevanza.
T.A.R. Piemonte, Sez. 2, Sentenza 16 settembre 2014, n. 01465

Principio

1. Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Comunicazione avvio del procedimento. Mediante pubblicità di massa. Limiti.
L'avviso di avvio del procedimento sull'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio viene effettuato mediante avviso pubblico da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel caso in cui gli espropriandi siano in numero superiore a 50, ai sensi dell'art.  11 del d.P.R. n. 327 del 2001. In tale legittimamente l'autorità espropriante omette la comunicazione individuale.

2. Approvazione del progetto definitivo comportante dichiarazione di pubblica utilità. Comunicazione avvio del procedimento. Mediante pubblicità di massa. Limiti.
La comunicazione di avvio del procedimento concernente l'approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 16, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 327 del 2001 viene effettuata mediante avviso pubblico, ai sensi dell'art.  11 del d.P.R. n. 327 del 2001, fermo restando che i soggetti interessati alla procedura espropriativa siano in numero superiore a 50.

3. (segue): comunicazione della data di efficacia dell'atto di approvazione del progetto definitivo. Omissione. Mancata comunicazione. Mera irregolarità. Rilevanza soltanto per la decorrenza dei termini per l'impugnazione.
La mancata comunicazione della data in cui diviene efficace l’atto di approvazione del progetto definitivo, prevista dall'art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, non comporta invalidità degli atti della procedura espropriativa, ma è in grado di incidere solo sulla decorrenza del termine per l’impugnazione, ai fini di un’eventuale rimessione in termini (cfr., di recente, TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 113/2013).

4. Occupazione d'urgenza ex art. 22-bis d.P.R. n. 327/2001. Motivazione circa l'urgenza. Elevato numero di soggetti espropriandi. È in re ipsa.
Nel caso di esproprio con alto numero di espropriandi, la motivazione dell'urgenza richiesta per la procedura abbreviata, ex  art. 22-bis, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 327 del 2001, deve considerarsi in re ipsa, per il fatto che l'espletamento del procedimento di determinazione dell'indennità di espropriazione ritarderebbe eccessivamente l'effettiva esecuzione delle opere per le quali è stata dichiarata la pubblica utilità (cfr. Cons, St., Sez. IV, dec. n. 3968/2007).

5. Approvazione del progetto di opera pubblica. Motivazione circa le valutazioni di idoneità tecnica e di opportunità. Non occorre. È insita negli atti prodromici della procedura espropriativa. 
Nei procedimenti preordinati all'approvazione del progetto di un’opera pubblica, le valutazioni di idoneità tecnica e gli apprezzamenti circa l'opportunità di una determinata soluzione in luogo di un'altra non devono necessariamente risultare dalla motivazione dei provvedimenti finali, essendo essi insiti negli atti progettuali e nelle determinazioni assunte nel corso della sequela procedimentale (cfr. TAR Piemonte, sez. II, n. 611/2001). 

6. Determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio. Contestazione in sede giurisdizionale della destinazione urbanistica delle aree espropriate. Giurisdizione dell'A.G.O.
Qualora venga contestata la destinazione urbanistica e la proprietà di talune particelle catastali sottoposte ad esproprio, si tratta di censure che inevitabilmente si ripercuotono sul calcolo dell'indennità di esproprio dell’art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001; cosicché ai sensi dell'art. 53, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 la giurisdizione va radicata in capo all'A.G.O.

7. Procedura espropriativa. Individuazione dei soggetti destinatari dei provvedimenti. Rilevanza esclusiva dei dati catastali. Pendenza di azione civile di rivendica. Irrilevanza.
Dal momento che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 tutti gli atti della procedura espropriativa vanno disposti a favore del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, la pendenza di una causa di rivendica dinanzi al Giudice civile non rileva se alla data di adozione del decreto di esproprio non era ancora conclusa.

T.A.R. Piemonte, Sez. 2, 16 settembre 2014, n. 01465
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