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Avvalimento

Contratti pubblici Giustizia amministrativa

1. Avvalimento. Requisiti speciali. Fatturato o esperienza pregressa. Ammissibilità. 2. Verifica dell’anomalia dell’offerta. Discrezionalità tecnica della stazione appaltante. Sindacato giurisdizionale. Limiti. 3. (segue): valutazione di congruità dell’offerta. Globale e sintetica. Necessità. Tabelle ministeriali sul costo del lavoro. Scostamento. Non rileva ex se.
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 3, Sentenza 24 settembre 2014, n. 02449

Principio

1. Avvalimento. Requisiti speciali. Fatturato o esperienza pregressa. Ammissibilità. 
In materia di gare pubbliche per l'affidamento di appalti di servizi, il ricorso all'avvalimento avente ad oggetto il fatturato o l'esperienza pregressa è legittimo, atteso che la disciplina dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163 del 2006 non pone alcuna limitazione, se non per i requisiti strettamente personali di carattere generale, di cui agli artt. 38 e 39 dello stesso Codice degli appalti (cfr. ex multis, Cons. Stato Sez. III, 6 febbraio 2014, n. 584 e 25 febbraio 2014, n. 895; sez. V, 14 febbraio 2013, n. 911).

2. Verifica dell’anomalia dell’offerta. Discrezionalità tecnica della stazione appaltante. Sindacato giurisdizionale. Limiti.
2.1. In tema di verifica dell'anomalia dell'offerta, il giudizio della stazione appaltante costituisce esplicazione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di macroscopica illogicità, irrazionalità o erroneità che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2012, n. 3737; 22 febbraio 2011, n. 1090). 
2.2. In tema di sindacabilità della procedura di verifica di anomalia delle offerte, opera il principio secondo cui il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, cosa che rappresenterebbe invece un'inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2013, n. 974; 19 novembre 2012, n. 5846; 23 luglio 2012, n. 4206; 11 maggio 2012, n. 2732).
2.3. In tema di verifica dell'anomalia dell'offerta, rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti, a dimostrazione della non anomalia della propria offerta, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può intervenire; fermo restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 6 giugno 2012, n. 3340; 29 febbraio 2012, n. 1183);

3. (segue): valutazione di congruità dell’offerta. Globale e sintetica. Necessità. Tabelle ministeriali sul costo del lavoro. Scostamento. Non rileva ex se.
3.1. La valutazione di congruità dell’offerta deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, giacché l'obiettivo dell'indagine è l'accertamento dell'affidabilità dell'offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che lo compongono (Cons. Stato, sez. V, 27 agosto 2012, n. 4600; sez, V, 16 agosto 2011, n. 4785).
3.2. Il solo scostamento dagli importi fissati nelle tabelle ministeriale del costo del lavoro non costituisce ex se fattore di anomalia dell’offerta (Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2012, n. 3134.)

T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 3, 24 settembre 2014, n. 02449
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