Accedi a LexEureka

Avvalimento

Contratti pubblici

Requisiti di specificità e determinatezza dei contratti di avvalimento ex art. 49 Codice dei contratti
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 15 luglio 2014, n. 03716

Principio

1. Requisiti di specificità e determinatezza dei contratti di avvalimento ex art. 49 Codice dei contratti pubblici.
I contratti di avvalimento che contengono solo la generica menzione della messa a disposizione delle risorse necessarie senza la necessaria indicazione dei mezzi, del personale e degli strumenti organizzativi di cui la società ausiliata potrà fare concretamente uso per eseguire le prestazioni a suo carico, non soddisfino i necessari requisiti di specificità e determinatezza prescritti dall’art. 49 del codice dei contratti pubblici e dall’art. 88, primo comma, lettera a), del relativo Regolamento di attuazione, poiché non consentono il minimo sindacato, da parte della Stazione appaltante, sull'effettività della messa a disposizione dei requisiti. 
2. La ratio dell’obbligo di specificità e determinatezza del contenuto dei contratti di avvalimento.
L'esigenza di una puntuale individuazione dell’oggetto del contratto di avvalimento, oltre ad avere un sicuro ancoraggio sul terreno civilistico, nella generale previsione codicistica che configura quale causa di nullità di ogni contratto l'indeterminatezza (ed indeterminabilità) del relativo oggetto, trova la propria essenziale giustificazione funzionale, inscindibilmente connessa alle procedure contrattuali del settore pubblico, nella necessità di non permettere - fin troppo - agevoli aggiramenti del sistema dei requisiti di ingresso alle gare pubbliche (requisiti pur solennemente prescritti e, di solito, attentamente verificati nei confronti dei concorrenti che se ne dichiarino titolari in proprio). In questa prospettiva, la pratica della mera riproduzione, nel testo dei contratti di avvalimento, della formula legislativa della messa a disposizione “delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente" (o espressioni similari) si appalesa, oltre che tautologica (e, come tale, indeterminata per definizione), inidonea a permettere qualsivoglia sindacato, da parte della Stazione appaltante, sull'effettività della messa a disposizione dei requisiti.
3. Sulla ricorrenza dell’obbligo di determinatezza e specificità anche per la dichiarazione unilaterale che l'impresa ausiliaria deve rendere verso la stazione appaltante. 
L'esigenza di determinazione dell'oggetto del contratto di avvalimento esiste anche con riferimento alla dichiarazione unilaterale in quanto nell'istituto dell'avvalimento l'impresa ausiliaria non è semplicemente un soggetto terzo rispetto alla gara, dovendosi essa impegnare non soltanto verso l'impresa concorrente ausiliata ma anche verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del concorrente le risorse di cui questi sia carente, sicché l'ausiliario è tenuto a riprodurre il contenuto del contratto di avvalimento in una dichiarazione resa nei confronti della stazione appaltante. Ciò in quanto occorre soddisfare esigenze di certezza dell'amministrazione, essendo la dichiarazione dell'impresa ausiliaria volta a soddisfare l'interesse della stazione appaltante ad evitare, dopo l'aggiudicazione, l'insorgere di contestazioni sugli obblighi dell'ausiliario.

Cons. St., Sez. 5, 15 luglio 2014, n. 03716
Caricamento in corso