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Avvalimento

Contratti pubblici

Specificità delle dichiarazioni rese dall’impresa ausiliaria nel contratto di avvalimento
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 2, Sentenza Breve 28 giugno 2013, n. 03349

Principio

Specificità delle dichiarazioni rese dall’impresa ausiliaria nel contratto di avvalimento.

1. In tema di avvalimento, dall’art. 48 della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, dall’art. 49 D.Lgs. n. 163/2006 e soprattutto dall’art. 88 D.P.R. n. 207/2010 (il cui primo comma stabilisce testualmente che “Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all'articolo 49, comma 2, lettera f), del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento”), nonché dall’univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, si ricava il principio secondo cui l'ausiliario deve mettere a disposizione del concorrente e della stazione appaltante non solo il requisito di partecipazione genericamente considerato, ma anche le risorse che assicurino l'effettiva disponibilità di detto requisito e tali risorse (mezzi, personale, organizzazione, conoscenze) devono essere espressamente indicate nel contratto, con la conseguenza che la mera riproduzione, nel testo dei contratti di avvalimento (e nelle relative dichiarazioni unilaterali delle parti interessate), della formula legislativa della messa a disposizione delle “risorse necessarie di cui è carente il concorrente" (o espressioni similari) si rivela, oltre che tautologica (e, come tale, indeterminata per definizione), comunque inidonea a permettere qualsivoglia sindacato, da parte della stazione appaltante, sulla effettività della messa a disposizione dei requisiti richiesti (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 13 giugno 2013, n. 3310; cfr., altresì, C.d.S., Sez. III, 29 ottobre 2012, n. 5512; C.d.S., Sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6233).
2. Anche nel caso di avvalimento c.d. interno, permane l’obbligo dell’impresa ausiliaria di rendere dichiarazioni di ausilio non generiche, in quanto la normativa comunitaria e statale di riferimento non reca alcuna distinzione in tal senso (e non consentono alcuna deroga al riguardo); le esigenze di tutela della stazione appaltante e della par condicio dei partecipanti alla gara permangono appieno anche nella fattispecie di avvalimento interno, non essendo ipotizzabile che un soggetto imprenditoriale possa partecipare ad una gara senza essere fornito dei requisiti minimi richiesti (o senza avere fornito adeguata dimostrazione di esserne in possesso, in via esclusiva o pro quota, a seconda della prescelta modalità di partecipazione).
3. In tema di avvalimento c.d. interno, ove la dichiarazione di ausilio sia generica, non acquisisce rilievo la natura solidale della responsabilità dell’impresa ausiliaria, che potrebbe eventualmente valere sul versante risarcitorio, ma non su quello della esecuzione del contratto (cfr., su tali profili, Determinazione A.V.C.P. 1 agosto 2012, n. 2, che, in relazione ai rapporti tra avvalimento interno ed ATI, ha ribadito “la regola generale secondo cui qualsiasi impresa che faccia affidamento sui requisiti di un’altra impresa deve provare l’effettiva disponibilità delle risorse producendo in gara un contratto di avvalimento. Anche nel contesto di un’A.T.I., tale condizione necessita di una specifica prova, non essendo sufficiente il contenuto del contratto di mandato, su cui si fonda l’A.T.I., a soddisfare la richiesta del legislatore, posto che ciascuna impresa dell’A.T.I. si trova in posizione di parità con le altre imprese dell’associazione, dunque non è in condizione di incidere unilateralmente sull’organizzazione aziendale delle altre per garantirsi la disponibilità dei mezzi di cui necessita per l’esecuzione dell’appalto”; cfr., altresì, C.d.S., Sez. V, 19 settembre 2011, n. 5279; C.d.S., Sez. V, 18 febbraio 2013, n. 965; TAR Campania, Napoli, Sez. I, 25 febbraio 2013, n. 1109.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 2, 28 giugno 2013, n. 03349
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