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Avvalimento

Contratti pubblici

Sul contenuto del contratto di avvalimento in tema di risorse e mezzi concretamente destinati all’avvalimento
T.A.R. Toscana, Sez. 2, Sentenza Breve 30 maggio 2013, n. 00851

Principio

Sul contenuto del contratto di avvalimento in tema di risorse e mezzi concretamente destinati all’avvalimento.

1. In base all’art. 88, 1° comma lett. a) del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 («il contratto di cui all'articolo 49, comma 2, lettera f), del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:..a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico»), è richiesta la specificazione delle risorse e dei mezzi concretamente destinati all’avvalimento ed perciò esclusa ogni possibilità di considerare sufficienti, ai fini dell’avvalimento, formule generiche che si risolvano in una mera parafrasi della formulazione dell’art. 49 del d.lgs. 163 del 2006 (in questo senso, si veda anche la delibera 1° agosto 2012 n. 2 dell’A.V.C.P.).
2. È in contrasto con l'art. 88, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il contratto di avvalimento che non indichi in modo specifico quali singoli mezzi (macchinari: tipologia e caratteristiche) e risorse (in primo luogo umane, come il personale, con riferimento alle unità, al monte ore di lavoro, collettivo ed individuale, ecc.), la società ausiliaria si impegna a fornire alla concorrente per l'espletamento del servizio d'appalto (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III 25 marzo 2013 n. 680; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11 aprile 2013 n. 3672; T.A.R. Firenze Toscana sez. I, 21 marzo 2013 n. 443; Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2013 n. 90).
3. Non contrasta con l'art. 88 d.P.R. n. 207/2010 la clausola del contratto di avvalimento in base alla quale "l’impresa ausiliaria si impegna a mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, ai fini della gara e per l'esecuzione dei relativi lavori, la propria qualificazione…nella misura del 100% nonché tutte le risorse necessarie per consentire l'esecuzione dell'opera"; ciò in quanto il riferimento quantitativo (il 100%) alle risorse poste a disposizione per l’esecuzione del contratto de quo porta a ritenere che non si tratti di una generica messa a disposizione, ma di un preciso impegno contrattuale a porre a disposizione tutte le risorse indispensabili per l’esecuzione dell’appalto in oggetto; oltre a trattarsi di una clausola in linea con la previsione dell’art. 88, 1° comma lett. a) del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, si tratta quindi di una previsione negoziale che non viene a determinare alcuna nullità contrattuale, essendo perfettamente determinabile per relationem l’oggetto del contratto di avvalimento.

T.A.R. Toscana, Sez. 2, 30 maggio 2013, n. 00851
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