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Avvalimento di certificazione di qualità

Contratti pubblici

1. Appalti di forniture. Riunione temporanea d’impresa. Avvalimento. Ammissibilità. 2. Certificazione di qualità. Avvalimento. È consentito. 3. Dichiarazioni sulla c.d. moralità professionale. Componenti Consiglio di Amministrazione. Acquisizione ex officio di dichiarazioni di tutti i componenti. Legittimità.
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 3 ottobre 2014, n. 04958

Principio

1. Appalti di forniture. Riunione temporanea d’impresa. Avvalimento. Ammissibilità.
1.1. Negli appalti di forniture, in accordo con le previsioni normative del d.lgs. n. 163/2006, sono legittimate a partecipare alla gara e a presentare offerte imprese riunite o raggruppande che documentino il possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e di capacità tecnico/organizzativa, e ciò anche attraverso avvalimento di imprese ausiliarie.
1.2. In materia di appalti di forniture, la legittima combinazione della riunione temporanea d'imprese e dell'avvalimento non può revocarsi in dubbio, e anzi, nella prospettiva dell'allargamento della partecipazione alle gare, assume rilievo come meccanismo pro concorrenziale (quanto alla pacifica ammissibilità dell'avvalimento da parte di imprese raggruppande anche di una pluralità d'imprese ausiliarie vedi Cons. Stato, Sez. V, 8 febbraio 2011, n. 857; quanto all'ampiezza dei requisiti che l'impresa ausiliaria può mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, che possono anche riguardare il capitale sociale minimo, vedi Cons. Stato, Sez. IV, 17 ottobre 2012, n. 5340 ).

2. Certificazione di qualità. Avvalimento. È consentito.
2.1. In caso di avvalimento, l'impresa ausiliata può senz'altro utilizzare tutti i requisiti afferenti alla capacità economica e tecnica dell'impresa ausiliaria, non esclusa la certificazione di qualità. Ciò in quanto, nelle gare pubbliche, la certificazione di qualità, essendo connotata dal precipuo fine di valorizzare gli elementi di eccellenza dell'organizzazione complessiva, è da considerarsi anch'essa requisito di idoneità tecnico organizzativa dell'impresa, da inserirsi tra gli elementi idonei a dimostrarne la capacità tecnico professionale assicurando che l'impresa, cui sarà affidato il servizio o la fornitura, sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto" (così Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2013, n. 6125, vedi anche Sez. V, 6 marzo 2013, n. 1368).
2.2. L’avvalimento della certificazione di qualità – rinvenibile anche nell'art. 50 del d.lgs. n. 163/2006, che ammette l'avvalimento nel caso di sistemi di attestazione e sistemi di qualificazione - deve essere effettivo, e non fittizio poiché non potrebbe ammettersi che sia "prestata" la sola certificazione di qualità (Cons. Stato, Sez. III, 18 aprile 2011, n. 2343).

3. Dichiarazioni sulla c.d. moralità professionale. Componenti Consiglio di Amministrazione. Acquisizione ex officio di dichiarazioni di tutti i componenti. Legittimità.
Quando non sia revocabile in dubbio l'effettività dei poteri rappresentativi del soggetto che rende la dichiarazione sui requisiti morali ex art. 38 d.lgs. n. 163/2006, e la completezza e ritualità della dichiarazione, e quando altresì la stazione appaltante abbia, nel corretto e legittimo esercizio dei poteri ex art. 46 d.lgs. n. 163/2006, ritenuto di acquisire, ad abundantiam, la documentazione relativa anche agli altri componenti del consiglio di amministrazione della società, non può sostenersi la sussistenza di cause di esclusione dalla gara. 

4. Autorizzazione sulla fabbricazione delle uniformi militari. Licenza ex art. 28 r.d. 18 giugno 1931, n. 773. Ratio.
La ratio dell'art. 28 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, che assoggetta a specifica autorizzazione del Ministro dell'Interno (licenza), tra le altre, la fabbricazione di "uniformi militari...e di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere", precisando che la licenza di fabbricazione ne consente la commercializzazione, risiede nel primario interesse pubblico della sicurezza interna ed estera dello Stato ad evitare la fabbricazione clandestina di armi, equipaggiamento, materiali d'armamento.

Cons. St., Sez. 4, 3 ottobre 2014, n. 04958
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