Avanzamento di carriera del personale Consob
Autorità indipendenti
Premassima
Ai fini della
partecipazione alla procedura selettiva per la stabilizzazione dei dipendenti a
tempo determinato della Consob, i quali per poter accedere allo scrutinio diretto
alla promozione con qualifica di funzionario di 1^ devono aver necessariamente
maturato quattro anni di anzianità nella qualifica di funzionario 2^, è rilevante,
esclusivamente, il periodo di anzianità decorrente dalla immissione in ruolo,
ovvero dall’atto di nomina.
Principio
Il Consesso, nella sentenza emarginata in epigrafe, ha specificato che le
argomentazioni dell’appellante sul mancato riconoscimento del servizio prestato
a titolo precario si porrebbero in antitesi con il diritto euro-unitario, in specie
con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso
il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio del 28
giugno 1999.
Tuttavia, poiché le suddette deduzioni non influiscono in maniera decisiva
sulle conclusioni raggiunte, ad avviso del Collegio la violazione del diritto
euro-unitario, attraverso l’esercizio dei poteri autoritativi, da parte dell’amministrazione,
si riduce in un vizio del provvedimento amministrativo adottato tale da far
valere la violazione nei termini decadenziali ordinari.
D'altronde, la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea, in assenza di una specifica disciplina euro unitaria, riconosce in
capo all’ordinamento giuridico interno di ciascuno stato membro “le modalità
procedurali delle azioni giudiziali intese a garantire la tutela dei diritti
spettanti ai singoli in forza delle norme comunitarie aventi efficacia diretta,
modalità che non possono, beninteso, essere meno favorevoli di quelle relative
ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale”, tali da non dovere
rendere sostanzialmente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei
diritti conferiti dall’ordinamento giuridico euro unitario.
Pertanto, con riguardo al principio di effettività già indicato si evince
la compatibilità della fissazione di termini di ricorso ragionevoli posti a
pena di decadenza con il diritto dell’Unione Europea, laddove questa
rappresenti manifestazione del fondamentale principio di certezza del diritto.