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Avanzamento di carriera del personale Consob

Autorità indipendenti

Sulla progressione di carriera e il riconoscimento di anzianità maturata nel rapporto a tempo determinato dal personale stabilizzato della Consob
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 20 maggio 2021, n. 03899

Premassima

Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva per la stabilizzazione dei dipendenti a tempo determinato della Consob, i quali per poter accedere allo scrutinio diretto alla promozione con qualifica di funzionario di 1^ devono aver necessariamente maturato quattro anni di anzianità nella qualifica di funzionario 2^, è rilevante, esclusivamente, il periodo di anzianità decorrente dalla immissione in ruolo, ovvero dall’atto di nomina.

Principio

Il Consesso, nella sentenza emarginata in epigrafe, ha specificato che le argomentazioni dell’appellante sul mancato riconoscimento del servizio prestato a titolo precario si porrebbero in antitesi con il diritto euro-unitario, in specie con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio del 28 giugno 1999.

Tuttavia, poiché le suddette deduzioni non influiscono in maniera decisiva sulle conclusioni raggiunte, ad avviso del Collegio la violazione del diritto euro-unitario, attraverso l’esercizio dei poteri autoritativi, da parte dell’amministrazione, si riduce in un vizio del provvedimento amministrativo adottato tale da far valere la violazione nei termini decadenziali ordinari.

D'altronde, la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in assenza di una specifica disciplina euro unitaria, riconosce in capo all’ordinamento giuridico interno di ciascuno stato membro “le modalità procedurali delle azioni giudiziali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme comunitarie aventi efficacia diretta, modalità che non possono, beninteso, essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale”, tali da non dovere rendere sostanzialmente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico euro unitario.

Pertanto, con riguardo al principio di effettività già indicato si evince la compatibilità della fissazione di termini di ricorso ragionevoli posti a pena di decadenza con il diritto dell’Unione Europea, laddove questa rappresenti manifestazione del fondamentale principio di certezza del diritto.

Cons. St., Sez. 6, 20 maggio 2021, n. 03899
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