Accedi a LexEureka

Autotutela

Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Provvedimenti di autotutela e obbligatorietà dell'avviso di avvio del procedimento
T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sez. 1, Sentenza Breve 3 dicembre 2013, n. 00653

Principio

Provvedimenti di autotutela e obbligatorietà dell'avviso di avvio del procedimento.

1. Ogni provvedimento recante una determinazione decisoria di ritiro in via di autotutela di un precedente provvedimento ampliativo della sfera giuridica di un privato deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, ciò imponendosi in forza dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e del canone di buon andamento e della trasparenza promananti dall'art. 97 Cost. (TAR Napoli, Sez. III, 3 aprile 2013, n. 1731). 
2. L'art. 7 della L. n. 241/1990 ha recepito nell'ordinamento un nuovo criterio di regolamentazione dell'azione dei pubblici poteri, incentrato sulla valorizzazione del metodo dialettico e sulla partecipazione dei soggetti diretti interessati al procedimento. A tale principio, in grado di assicurare la cura ottimale dell'interesse pubblico e un’anticipata composizione dei possibili conflitti, deve riconoscersi dignità di regola giuridica generale, con conseguente natura eccezionale di ogni disposizione derogatoria che escluda o limiti il godimento di tale diritto. 
3. Va affermata la piena espansione del principio di valorizzazione del metodo dialettico e di partecipazione dei soggetti diretti interessati al procedimento anche nel caso dei procedimenti c.d. di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza) incidenti su posizioni giuridiche soggettive originate da un precedente atto, oggetto della nuova determinazione di ritiro (cfr. TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, 5 dicembre 2002, n. 3184).

T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sez. 1, 3 dicembre 2013, n. 00653
Caricamento in corso