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Autotutela

Atto amministrativo e silenzio della P.A. Urbanistica e edilizia

Sui presupposti in base ai quali è legittimo l'esercizio del potere di autotutela dell'atto illegittimo in materia edilizia
T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. 1, Sentenza 5 aprile 2013, n. 00340

Principio

Sui presupposti in base ai quali è legittimo l'esercizio del potere di autotutela dell'atto illegittimo in materia edilizia.

1. Ai sensi dell’art. 21 novies l. n. 241/1990 l'annullamento in via di autotutela del provvedimento amministrativo illegittimo può essere disposto ove sussistano le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. La norma, come è noto, è stata introdotta con l. 11 febbraio 2005 n°15 e recepisce regole pacifiche emerse dalla precedente elaborazione giurisprudenziale (cfr. ex multis Cons. St., Sez. IV, 17 luglio 2002, n. 3997). 
2. Un auto annullamento dell’atto è legittimo solo ove supportato da un interesse pubblico specifico, distinto dal mero interesse al ripristino della legalità, che ad un giudizio di comparazione prevalga sull’interesse del privato al mantenimento dell’atto stesso (cfr. Cons. St., Sez. VI, 20 settembre 2012 n. 4997). Pertanto la comparazione dell’interesse privato con quello pubblico è regola assoluta, la quale “non tollera eccezioni di sorta, per quanto rilevante possa essere l'interesse pubblico a salvaguardia del quale l'autotutela viene in concreto esercitata”.
3. Ove si tratti di atti i quali non comportino esborso continuativo di danaro, la motivazione del provvedimento di autotutela deve essere tanto più rigorosa quanto più risalente nel tempo è l’atto che si va ad annullare. 
4. Con specifico riferimento all'annullamento in via di autotutela di atti ampliativi dello ius aedificandi, è poi degno di nota l’orientamento condiviso da C.d.S. sez. IV 3 agosto 2010 n°5170, che considera in linea di principio ragionevole l’annullamento in autotutela di una concessione edilizia nel termine massimo di dieci anni dal suo rilascio, argomentando dall’identica estensione nel tempo del potere di annullamento regionale ai sensi dell’art. 39 T.U. 6 giugno 2001 n. 380. 
5. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento di annullamento di concessione edilizia in sanatoria (e la consequenziale ordinanza di demolizione), laddove l'A.C. si sia limitata ad enunciare un prevalente interesse pubblico, del quale non ha dato conto con riguardo alle circostanze, invero specifiche del caso concreto, senza dar conto dei pregiudizi eventualmente cagionati dai manufatti abusivi e del lungo lasso di tempo trascorso dall'emanazione del provvedimento di 1° grado.

T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. 1, 5 aprile 2013, n. 00340
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