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Autotutela esecutiva

Demanio e patrimonio Giurisdizione e competenza

1. Patrimonio indisponibile. Impianti sportivi comunali. Ordine di sgombero. Autotutela esecutiva. Natura della posizione giuridica sostanziale del privato occupante. Interesse legittimo. 2. (segue): giurisdizione del G.A. Translatio judicii. Azione civile introdotta oltre 60 gg dalla conoscenza dell'atto. Irricevibilità del ricorso al GA
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 1, Sentenza 8 settembre 2014, n. 01537

Principio

1. Patrimonio indisponibile. Impianti sportivi comunali. Ordine di sgombero. Autotutela esecutiva. Natura della posizione giuridica sostanziale del privato occupante. Interesse legittimo. 
1.1. Ha natura di “autotutela esecutiva” ex art. 823 cc. comma 2 l’azione di sgombero di terreno compreso in impianto sportivo comunale e dunque destinato all’esercizio di un pubblico servizio così da far parte del patrimonio indisponibile comunale, categoria cui sono pacificamente riferibili i poteri amministrativi di autotutela di cui all’art. 823 co. 2 cc (cfr sent. Cons. Stato, sez V, 1 ottobre 1999, n. 1224; Cons. Stato, sez IV, ord 6 aprile 2004 n. 1601).
1.2. Ha natura di “interesse legittimo” la posizione fatta valere dal privato, con la conseguente giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, avverso provvedimenti di autotutela esecutiva ex art. 823 co. 2 c.c., in quanto espressione del potere “autoritativo” dell’amministrazione, cui è riconosciuto il potere di cd. polizia demaniale.
1.3. È inammissibile l’azione possessoria esperita dal privato qualora, rimasto ineseguito il provvedimento di sgombero emanato dall'amministrazione comunale, quest'ultima abbia poi eseguito in forma coattiva il provvedimento autoritativo, come tale dotato del carattere di esecutività ex art. 21 quater L. 241/90; ciò in quanto non si tratta di un’attività “meramente” materiale posta in essere dall’amministrazione in danno del privato, ma di un’attività “direttamente” riconducibile al provvedimento autoritativo ex art. 823 c.c. co. 2.

2. (segue): giurisdizione del G.A. Translatio judicii. Azione civile introdotta oltre 60 gg dalla conoscenza dell'atto. Irricevibilità del ricorso al GA.
In caso della translatio judicii, opera il principio secondo cui restano ferme le preclusioni e decadenze già intervenute nella fase del giudizio introdotta dinnanzi al giudice poi dichiaratosi carente di giurisdizione (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione IIIª, Sentenza n° 940 del 21/02/2012), cosicché, ove risulti che l’atto introduttivo del giudizio civile “possessorio” sia stato depositato oltre 60 gg dalla conoscenza del provvedimento amministrativo lesivo (nella specie, ordinanza di sgombero), il ricorso è irricevibile.

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 1, 8 settembre 2014, n. 01537
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