Accedi a LexEureka

Autotutela e project financing

Atto amministrativo e silenzio della P.A. Contratti pubblici

Sull'annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione dei lavori per la costruzione in project financing di un ospedale
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 30 luglio 2013, n. 04026

Principio

1. Sull'annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione dei lavori per la costruzione in project financing di un ospedale.
Deve ritenersi legittimo, sotto il profilo della motivazione, il provvedimento, con il cui il Direttore Generale dell’ASL ha annulla in autotutela la determina con cui era già stata individuata l’ATI concessionaria per la costruzione, in project financing, di un ospedale nella zona di competenza di tale ASL, che dia atto tanto dei vizi riscontrati nella procedura e negli atti che avevano condotto all’aggiudicazione alla di detta concessione, sia delle ragioni del concreto e prevalente interesse pubblico all’esercizio dell’attività di autotutela, derivante dalla evidente insufficienza del finanziamento regionale per sostenere le ingenti spese necessarie alla realizzazione ed alla gestione della nuova struttura ospedaliera.
2. Ammissibilità della revoca in autotutela della procedura di gara per sopravvenute ragioni di carattere economico-finanziario.
Ai  sensi dell'art. 21 quinquies, della legge n. 241 del 1990, è legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti nei sopravvenuti motivi di pubblico interesse di natura economica, derivanti da una forte riduzione dei trasferimenti finanziari, nonché da una nuova valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da soddisfare, a seguito di una ponderata valutazione che ha evidenziato la non convenienza di procedere all'aggiudicazione sulla base del capitolato predisposto precedentemente ed al fine di ottenere un risparmio economico.
3. Rilevanza del piano di finanziamento nella procedura di project financing.
In una procedura di project financing, il piano di finanziamento ha un valore centrale, e pertanto la sua incompletezza integra un vizio procedurale determinante ai fini dell’annullamento in autotutela del provvedimento conclusivo della relativa procedura.
4. Sulla domanda di risarcimento danni, a seguito dell’annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione dei lavori per la costruzione in project financing di un opera pubblica.
Non può essere accolta la richiesta di risarcimento danni (anche di natura precontrattuale) presentata dall’impresa, che si sia vista annullare in autotutela l’aggiudicazione dei lavori per la costruzione in project financing di un ospedale, laddove il provvedimento di annullamento in autotutela non presenti vizi, la procedura non era ancora giunta alla sua effettiva conclusione con la stipula dei relativi contratti, ed inoltre la stessa impresa risultava essersi resa (almeno) corresponsabile per la predisposizione di un progetto nel quale non era stata tenuta nella adeguata necessaria considerazione la sostenibilità economico finanziaria (per l’Amministrazione) dello stesso progetto.

Cons. St., Sez. 3, 30 luglio 2013, n. 04026
Caricamento in corso