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Autotutela e garanzie procedimentali

Urbanistica e edilizia

1. Autotutela decisoria. Comunicazione di avvio del procedimento. Necessità. 2. (segue): sanabilità dell'omessa comunicazione ex art. 21 octies legge n. 241/1990. Esclusione.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 8, Sentenza Breve 10 settembre 2014, n. 04867

Principio

1. Autotutela decisoria. Comunicazione di avvio del procedimento. Necessità.
1.1. Il ritiro di atto di assenso alla demolizione di un manufatto configura un atto di autotutela decisoria, che, nonostante la pacifica natura discrezionale, deve essere preceduto dalla comunicazione d'avvio del procedimento di ritiro, ai sensi dell'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, trattandosi pur sempre di attività di secondo grado incidenti su situazioni giuridiche "medio tempore" consolidatesi (cfr. Consiglio di Stato sez. VI 20 settembre 2012 n. 4997). 
1.2. Ove la P.A. intenda esercitare i poteri di autotutela, se non sussistono ragioni di urgenza, da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento, è necessario che la medesima P.A. dia preventivamente notizia all'interessato di voler emanare un atto di secondo grado (quali l'annullamento, la revoca, la decadenza), incidente su posizioni giuridiche originate da un precedente atto, oggetto della nuova determinazione amministrativa di rimozione, in quanto l'art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241 consente all'interessato, già nel corso del procedimento, di formulare osservazioni e di proporre documenti, per rappresentare all'Amministrazione l'insussistenza dell'elemento di fatto e, dunque, per evitare l'emanazione di un atto affetto da eccesso di potere per erroneità nei presupposti. 
1.3. La finalità della comunicazione di avvio del procedimento è quella di consentire all'interessato l’instaurazione del contraddittorio sulle ragioni poste a fondamento della revoca.

2. (segue): sanabilità dell'omessa comunicazione ex art. 21 octies legge n. 241/1990. Esclusione. 
L’esercizio dell’autotutela investe potestà discrezionali, di talché non trova applicazione l'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, non potendo ritenersi a priori che il contraddittorio endoprocedimentale attivato non avrebbe variato il contenuto del provvedimento conclusivo.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 8, 10 settembre 2014, n. 04867
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