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Autorizzazione paesistica

Beni culturali e paesaggistici

Illegittimità in via derivata dell'ordine di demolizione emesso in conseguenza di annullamento di nulla osta paesistico, poi annullato in sede giurisdizionale. Applicabilità agli abusi edilizi delle misure repressive applicabili in base alla disciplina vigente al momento dell'adozione del provvedimento sanzionatorio (principio del tempus regit actum). Legittimità della misura repressiva degli abusi edilizi che non sia stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento
T.A.R. Toscana, Sez. 3, Sentenza 30 maggio 2013, n. 00855

Principio

1. Illegittimità in via derivata dell'ordine di demolizione emesso in conseguenza di annullamento di nulla osta paesistico, poi annullato in sede giurisdizionale.
L'annullamento in sede giurisdizionale del decreto ministeriale di annullamento dell’autorizzazione paesistica ha l’effetto di fare riprendere ex tunc validità ed efficacia il predetto N.O. paesistico, con la conseguenza che il provvedimento di demolizione emesso in conseguenza dell'annullamento del medesimo N.O. rimane del tutto carente dei presupposti di fatto e di diritto che ne hanno determinato la sua adozione, donde risulta viziato in via derivata e da annullare per gli stessi vizi dedotti in via derivata che inficiano il provvedimento presupposto.

2. Applicabilità agli abusi edilizi delle misure repressive applicabili in base alla disciplina vigente al momento dell'adozione del provvedimento sanzionatorio (principio del tempus regit actum).
Quanto al regime sanzionatorio, trattandosi di illecito permanente, la cui lesività si perpetra anche al momento dell'adozione della misura repressiva, la quale quindi fronteggia una situazione antigiuridica ancora sussistente, e costituendo quest'ultima non una sanzione avente scopo meramente afflittivo, ma un provvedimento teso a ripristinare lo stato dei luoghi precedente all'abuso edilizio, vale il principio tempus regit actum, in forza del quale trova applicazione la disciplina vigente al momento dell'adozione del provvedimento amministrativo, nella fattispecie in esame costituito dall'impugnata ordinanza di demolizione (cfr.TAR Toscana, III, 13.5.2011, n. 850).

3. Legittimità della misura repressiva degli abusi edilizi che non sia stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Non sussiste un obbligo della P.A. di dare comunicazione dell’avvio del procedimento quando lo stesso muova su un atto di iniziativa della parte che attende risposta da parte dell’Amministrazione. Analogamente, per pacifica giurisprudenza, non sussiste un obbligo di motivazione nel caso di adozione di un provvedimento vincolato (qual è quello di demolizione di opere abusive) emesso in conseguenza dell’annullamento ministeriale (solo successivamente cassato in sede giurisdizionale) del provvedimento di autorizzazione paesistica. 

T.A.R. Toscana, Sez. 3, 30 maggio 2013, n. 00855
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