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Autorizzazione paesaggistica postuma per volumi tecnici

Urbanistica e edilizia

1. Volumi tecnici. Irrilevanza sotto il profilo urbanistico. 2. Autorizzazione paesaggistica postuma. Incrementi volumetrici. Ammissibilità quando si tratti di volumi tecnici.
T.A.R. Campania Salerno, Sez. 2, Sentenza 31 marzo 2014, n. 00645

Principio

1. Volumi tecnici. Irrilevanza sotto il profilo urbanistico
1.1. Va esclusa la rilevanza urbanistica dei cd. volumi tecnici, tali dovendo ritenersi i piccoli volumi accessori, con funzioni serventi all'allocazione di impianti e dispositivi tecnologici, quali vani caldaie, vani frigorifero o vani scale, inidonei a soddisfare alcuna finalità residenziale, completamente privi di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinati a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa (cfr. T.A.R. per la Sicilia, Palermo, Sez. III, 13 agosto 2013, n. 1619).
1.2. Non comportano incrementi volumetrici né l'intervento volto a realizzare un locale in muratura avente una superficie di mq. 9,12, di cui è prevista l’integrale chiusura, in modo da renderlo un volume tecnico inaccessibile, né l'intervento volto a ampliare un fabbricato già esistente, avente una superficie coperta di mq. 12,08, destinato a ospitare a centrale termica e cioè impianti tecnologici a servizio di fabbricato principale.

2. Autorizzazione paesaggistica postuma. Incrementi volumetrici. Ammissibilità quando si tratti di volumi tecnici.
In tema di incrementi volumetrici, la connotazione tecnica dei volumi ne consente la sottoposizione al vaglio di compatibilità paesaggistica postuma, onde apprezzarne in concreto l’incidenza sul paesaggio e l’eventuale sanabilità ex art. 167, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), sulla base dei seguenti rilievi:
- l'art. 167 d. lgs. 42/2004 non esclude affatto che il volume tecnico, rispetto alla nozione di volume edilizio, possa ricevere, in considerazione della peculiare destinazione funzionale, una valutazione differenziata, caso per caso, suscettibile di concludersi con l'autorizzazione paesaggistica postuma, qualora in concreto il manufatto non presenti elementi incompatibili o comunque di estraneità con il paesaggio nel quale è destinato a collocarsi;
- al riguardo, la circolare del Segretario generale MBAC n. 33 del 26 giugno 2009, nel dettare talune linee interpretative ed operative ai fini dell'autorizzazione paesaggistica postuma, ai sensi del menzionato art. 167 d. lgs. 42/2004, chiarisce che "per volumi s'intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d'uso del manufatto", per poi precisare: "ad esclusione dei volumi tecnici". Benché la circolare sia espressione di un potere ministeriale di mero indirizzo interno, privo di efficacia precettiva autonoma e non vincolante per i giudici, essa è tuttavia un chiaro indizio di come la stessa amministrazione competente abbia sposato una soluzione interpretativa della norma in esame che ragionevolmente tiene conto delle peculiari caratteristiche dei volumi tecnici.

T.A.R. Campania Salerno, Sez. 2, 31 marzo 2014, n. 00645
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