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Autorizzazione paesaggistica postuma

Beni culturali e paesaggistici Urbanistica e edilizia

1. Autorizzazione paesaggistica postuma. Acquisizione del parere vincolante della competente soprintendenza. Sussiste. Omissione. Illegittimità. 2. Abusi edilizi. Domanda di condono. Effetti. Sospensione dei procedimenti sanzionatori (penali e amministrativi). Illegittimità della sanzione emessa anteriormente alla definizione della domanda di condono
T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, Sentenza 23 aprile 2014, n. 00823

Principio

1. Autorizzazione paesaggistica postuma. Acquisizione del parere vincolante della competente soprintendenza. Sussiste. Omissione. Illegittimità.
1.1. Nel caso di domanda di compatibilità paesaggistico ambientale c.d. "postuma", avanzata ai sensi dell’art. 181 comma 1 quater D.Lgs. n. 42/2004, la domanda va necessariamente istruita con l’acquisizione di parere vincolante da parte della Soprintendenza, competente per territorio; ove detto adempimento procedurale venga completamente pretermesso, è illegittima la reiezione di istanza di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica relative agli abusi edilizi.
1.2. L’art. 146, comma 12, D.Lgs. n. 42/2004 – nella versione modificata dall’entrata in vigore del d. lg. n. 157 del 2006 – prevede che non possano più essere rilasciate autorizzazioni paesaggistiche “in sanatoria”, ossia successive alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, salvo le ipotesi tassative volte a sanare “ex post” gli interventi abusivi di cui all’art. 167; in tali casi deve essere instaurata un’apposita procedura ad istanza della parte interessata che contempla – a differenza dell’ordinario procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (in vigore in via transitoria) – l’accertamento della compatibilità paesaggistica, demandato all’amministrazione preposta alla gestione del vincolo, previa acquisizione del parere della Soprintendenza che nella particolare fattispecie in esame assume carattere non solo obbligatorio, ma vincolante (cfr. T.A. R. Veneto Venezia, Sez. II, 23 aprile 2010, n. 1550; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 27 marzo 2009; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, sent. n. 759/2012).

2. Abusi edilizi. Domanda di condono. Effetti. Sospensione dei procedimenti sanzionatori (penali e amministrativi). Illegittimità della sanzione emessa anteriormente alla definizione della domanda di condono.
Ai sensi dell’art. 38 l. n. 47/1985, applicabile al condono edilizio ex l. n. 724/1994, la presentazione, entro il termine previsto dalla legge, della domanda di condono accompagnata dall'attestazione del versamento della somma dovuta a titolo della prima rata dell'oblazione, "sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative". Ne consegue che quando viene presentata una domanda di condono edilizio, proprio in base al disposto dell'art. 38 l. n. 47/1985, l'amministrazione non può emettere un provvedimento sanzionatorio senza avere prima definito il procedimento scaturente dall'istanza di sanatoria ostandovi i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento di condono prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia (in questo senso TAR Lazio – Roma n. 15297/10; TAR Campania - Napoli n. 1472/08; TAR Puglia - Lecce n. 621/07).

T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, 23 aprile 2014, n. 00823
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