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Autorizzazione paesaggistica

Beni culturali e paesaggistici

Limiti al sindacato statale sulle autorizzazioni paesaggistiche ex art. 151 D.Lgs. n. 490/1999. Onere del ricorrente, che si duole dell'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, di dimostrare il diverso contenuto del provvedimento ove la partecipazione procedimentale fosse stata garantita
T.A.R. Campania Salerno, Sez. 2, Sentenza 23 dicembre 2013, n. 02603

Principio

1. Limiti al sindacato statale sulle autorizzazioni paesaggistiche ex art. 151 D.Lgs. n. 490/1999.
1.1. In base all'art. 151 D.Lgs. n. 490/1999, il potere di annullamento ministeriale del nulla osta paesaggistico rilasciato per la realizzazione di un intervento edilizio in zona vincolata, pur non comportando un riesame complessivo delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dalla Regione o dalle Amministrazioni locali sub-delegate, tale da consentire la sovrapposizione o la sostituzione di una valutazione di merito del Ministero a quella compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione, estrinsecandosi in un controllo di legittimità, si estende a tutte le ipotesi riconducibili all'eccesso di potere, con la conseguente possibilità per il Ministero di espletare un puntuale e penetrante sindacato sull'esercizio delle funzioni amministrative connesse al potere autorizzatorio (Cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001 n. 9, in Cons. Stato 2001, I, 2585. T.A.R. Salerno Sez. II 847 - 19 luglio 2007).
1.2. Il provvedimento ministeriale di annullamento del nulla osta paesaggistico rilasciato dall'Autorità competente deve avere ad oggetto un riesame di legittimità dell'autorizzazione che, pur non impingendo nel merito della valutazione effettuata dall'Amministrazione preposta al rilascio dell'atto, concerna necessariamente il giudizio di compatibilità dell'autorizzazione stessa, e delle opere edilizie con essa assentite, col vincolo (T.A.R. Salerno Sez. Unica 399 - 23 giugno 1997 - Sez. Unica).
1.3. In sede di annullamento ministeriale del nulla osta paesaggistico relativo a costruzioni edilizie in zona vincolata, il divieto di valutazioni di merito sussiste soltanto se l’Ente che rilascia l’autorizzazione di base abbia adempiuto al suo obbligo di motivare in maniera adeguata in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’opera, in caso contrario gli organi ministeriali possono annullare il provvedimento adottato per difetto di motivazione e indicare le ragioni di merito che concludono per la non compatibilità dell’intervento con i valori edilizi tutelati (cfr. ex multis CdS, VI, 298/2013; 173/2012).
1.4. Legittimamente la Soprintendenza correttamente censura il nulla osta paesaggistico rilasciato dall'Autorità competente rilevandone i vizi di legittimità, consistenti nella carenza di istruttoria e di motivazione.

2. Onere del ricorrente, che si duole dell'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, di dimostrare il diverso contenuto del provvedimento ove la partecipazione procedimentale fosse stata garantita.
In applicazione dell’art. 21 octies della legge 241/1990, va respinta la censura di violazione dell'art. 7 legge n. 241/1990, con la quale il ricorrente si duole della omessa comunicazione di avvio del procedimento, non essendo state evidenziate in giudizio le ragioni per le quali il provvedimento impugnato avrebbe potuto avere diverso contenuto, né risultando allegati elementi tali da potere condurre ad un diverso esito il procedimento sub judice.

T.A.R. Campania Salerno, Sez. 2, 23 dicembre 2013, n. 02603
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