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Autorizzazione paesaggistica

Beni culturali e paesaggistici

Sul potere di annullamento del nulla osta paesaggistico rilasciato dall’Amministrazione comunale da parte della Soprintendenza statale
T.A.R. Toscana, Sez. 3, Sentenza 30 maggio 2013, n. 00856

Principio

Sul potere di annullamento del nulla osta paesaggistico rilasciato dall’Amministrazione comunale da parte della Soprintendenza statale.

1. Il potere di annullamento del nulla osta paesaggistico rilasciato dall’Amministrazione comunale, da parte della Soprintendenza statale, non comporta un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dall’ente locale, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità, che si estende a tutte le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza, illogicità o irrazionalità motivazionale (in termini Cons. Stato, sez. 6^, 12 aprile 2013, n. 1991). 
2. È illegittimo il provvedimento di annullamento di nulla osta paesistico in considerazione di un “impatto negativo” dell'opera assentita sul contesto paesaggistico e sull'alterazione che la stessa opera procurerebbe al paesaggio tutelato. L’Amministrazione statale, facendo riferimento all’impatto ambientale negativo che avrebbe l’opera realizzata dal privato sul contesto ambientale, ha di fatto esercitato valutazioni di merito, sovrapponendo il proprio giudizio negativo a quello positivo espresso dall’Amministrazione comunale, ma in tal modo esorbitando dall’ambito delle proprie prerogative. 
3. È sufficientemente motivato il nulla osta paesistico rilasciato dalla A.C. che si limiti a richiamare il parere di un organo tecnico (nella specie il Collegio degli Esperti Ambientali dell’Amministrazione comunale). Ciò in quanto la motivazione di un atto amministrativo ben può essere resa dall’organo procedente attraverso il richiamo da altro atto (c.d. motivazione per relationem), purché lo stesso sia indicato e reso disponibile (art. 3, comma 3, legge n. 241 del 1990). Se la motivazione per relationem è istituto idoneo ad assolvere l’obbligo motivazionale nei confronti dei cittadini allo stesso modo deve esserlo nei rapporti tra Amministrazioni, non potendo rinvenirsi quindi un difetto motivazionale sol perché la motivazione è resa con rinvio a parere di organo tecnico.

T.A.R. Toscana, Sez. 3, 30 maggio 2013, n. 00856
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