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Autorizzazione paesaggistica

Beni culturali e paesaggistici Urbanistica e edilizia

Sulla legittimità o meno di piani di lottizzazione quando non sia stata tempestivamente acquisita l’autorizzazione paesistica ministeriale
T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. 2, Sentenza 8 maggio 2013, n. 00443

Principio

Sulla legittimità o meno di piani di lottizzazione quando non sia stata tempestivamente acquisita l’autorizzazione paesistica ministeriale.

1. Nel caso in cui l’area interessata da un piano di lottizzazione sia sottoposta a vincolo paesistico-ambientale, in base all’art. 16, comma 3, legge n. 1150/1942 occorre acquisire l’autorizzazione della Soprintendenza. Detto adempimento, pur essendo riferito ai piani particolareggiati, è necessario anche nel caso di lottizzazioni a iniziativa privata. In effetti, le esigenze di tutela ambientale sottese a queste tipologie di piani sono identiche. Vi è poi un elemento formale in questo senso, costituito dall’art. 28 comma 2 della legge 1150/1942. Tale norma, nel descrivere la procedura di approvazione dei piani di lottizzazione, inserisce anche il parere della “competente Soprintendenza”, il che implica una valutazione estesa a interessi pubblici diversi da quelli rimessi alla tutela dei comuni. Tra gli interessi pubblici che devono essere salvaguardati, già nella fase di approvazione dei piani attuativi, rientra a pieno titolo quello paesistico-ambientale. Il parere della Soprintendenza è richiesto indipendentemente dalla presenza formale del vincolo. Qualora, però, un tale vincolo sussista, tanto per l’intervento di una dichiarazione di notevole interesse pubblico, riferita a un bene determinato, quanto per effetto della tutela ex lege dei contesti ambientali, è necessaria una vera e propria autorizzazione paesistica (v. TAR Brescia Sez. I 9 aprile 2010 n. 1531).
2. La mancata acquisizione dell’autorizzazione paesistica non provoca tuttavia l’illegittimità del piano attuativo ad iniziativa privata, in quanto non impedisce alla Soprintendenza di esercitare le proprie funzioni, ma semplicemente le concentra sui provvedimenti a valle, ovvero sui singoli permessi di costruire. Il rilascio dell’autorizzazione paesistica sul piano attuativo esaurisce, infatti, il potere della Soprintendenza di contestare in seguito, nella procedura di rilascio del permesso di costruire, i progetti delle singole edificazioni con riferimento a scelte urbanistiche o costruttive già esposte nel piano attuativo. Se però la Soprintendenza non è stata coinvolta in precedenza, può svolgere, in relazione ai singoli titoli edilizi, anche le valutazioni di carattere urbanistico che avrebbe potuto formulare nei confronti del piano attuativo. In altri termini, il mancato coinvolgimento della Soprintendenza rende inopponibile alla stessa il piano attuativo, e il conseguente rischio è a carico dei lottizzanti.

T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. 2, 8 maggio 2013, n. 00443
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