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Autorizzazione paesaggistica

Beni culturali e paesaggistici

Sui limiti del potere della Soprintendenza di sindacare l'autorizzazione paesaggistica rilasciata da Regioni o da enti subdelegati
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 6 maggio 2013, n. 02411

Principio

1. Termine per l'esercizio della potestà ministeriale di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate da Regione ovvero da ente subdelegato.
1.1. Il termine fissato alla soprintendenza competente per l’eventuale annullamento della autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione (ovvero dall’ente subdelegato), nel regime transitorio di cui all'art. 159, comma 3, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (che riproduce la disciplina già contenuta dapprima nell’art.82 del d.PR n. 616 - come modificato dall’art. 1 l.8 agosto 1985, n.431, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985 n.312- e poi nell’art. 151 del d.lgs. 29 ottobre1999 n. 490), per quanto di natura perentoria, è previsto dalla legge soltanto ai fini dell’adozione dell’eventuale provvedimento di annullamento e non anche per la sua comunicazione ai soggetti interessati. In altri termini, perché possa dirsi rispettato il suddetto termine è sufficiente che l’atto sia soltanto adottato nel rispetto del termine per provvedere, non dovendosi ricomprendere nel computo del termine stesso l’attività successiva di partecipazione di conoscenza dell’atto ai suoi destinatari (tra le tante, Cons. Stato, VI., 8 marzo 2006, n. 1261; 29 dicembre 2008, n.6586). A tali conclusioni la giurisprudenza è pervenuta in considerazione della natura non recettizia di questo annullamento, che è espressione di cogestione attiva del vincolo paesaggistico (Cons.Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n.9), e della conseguente ininfluenza, ai fini della sua validità, della comunicazione ai diretti interessati nell’arco temporale fissato dalla legge per l’adozione del provvedimento.
1.2. Non ha carattere invalidante la mancata tempestiva comunicazione del provvedimento di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica assunto dalla competente Soprintendenza, una volta accertato che la sua adozione è avvenuta nel rispetto del termine per provvedere di cui all'art. 159, comma 3, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

2. Sui limiti della potestà ministeriale di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche.
In ordine agli aspetti sostanziali della potestà ministeriale di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche, tale potere, pur non essendo espressione di un potere di riesame nel merito del provvedimento di base, investe tuttavia ogni aspetto della legittimità dell’atto sottoposto al suo scrutinio, ivi compreso l’eccesso di potere per vizio di motivazione (tra le altre, Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n.9; VI, 9 aprile 2001 n. 2152). In quest’ambito, pertanto, l’autorità ministeriale non è impedita di – e anzi deve, ad estrema difesa del vincolo (cfr. Corte cost., 27 giugno 1986,n.151; 18 ottobre 1996, n.341; 25 ottobre 2000 n.437) - vagliare, in relazione alla fattispecie concreta, la congruenza del giudizio di compatibilità paesaggistica dell’intervento.

3. In sede di autorizzazione paesaggistica non rileva l'intervenuta compromissione dei valori paesaggistici ad opera di interventi edilizi precedenti.
La già intervenuta compromissione dei valori paesaggistici ad opera di interventi edilizi precedenti anche ove fosse circostanza in fatto dimostrata, sarebbe certamente non decisiva sul piano giuridico; anzi, come più volte da tempo rimarcato da questa Sezione (es. Cons. Stato, VI, 11 giugno 1990, n. 600; 28 agosto 1995, n. 820; 20 ottobre 2000, n. 5651; 29 novembre 2005, n. 6756) una situazione paesisticamente compromessa ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire maggiormente richiede per la legittimità dell’azione amministrativa che nuove costruzioni non deturpino esteriormente l’ambito protetto.

Cons. St., Sez. 6, 6 maggio 2013, n. 02411
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