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Autorizzazione paesaggistica

Beni culturali e paesaggistici Urbanistica e edilizia Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Annullamento, da parte della Soprintendenza, dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune senza adeguata motivazione.
T.A.R. Toscana, Sez. 3, Sentenza 21 novembre 2014, n. 01819

Principio

1. Annullamento,  da parte della Soprintendenza, dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune senza adeguata motivazione.
E' legittimo il provvedimento con cui la Soprintendenza annulla l’autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale, ex art. 7 della legge n. 1497/1939, nell’ambito di un procedimento di condono edilizio, qualora tale autorizzazione sia priva di motivazione e fondata sul mero rinvio per relationem  al parere della Commissione Edilizia Integrata.   
Come noto, infatti, nel sistema di tutela delle bellezze naturali apprestato dalla legge n. 1497/1939 è il rilascio del titolo abilitativo a dover adeguatamente esternare il percorso logico seguito dall’amministrazione procedente per escludere l’esistenza di un pregiudizio ai beni protetti dal vincolo paesaggistico, o, comunque, per affermare la prevalenza dell’interesse individuale su quello pubblico tutelato dall’apposizione del vincolo ambientale, mentre per il caso di diniego la giurisprudenza ha frequentemente ritenuto idonea una motivazione anche succinta, fondata sulla mera contrarietà tra la presenza del manufatto e la bellezza naturale dei luoghi.
2. Nozione di “visibilità” ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica.
Ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica, la nozione di “visibilità” dell'opera nel contesto paesaggistico tutelato non può ritenersi limitata a particolari punti di osservazione, ma deve riguardare l'apprezzamento puntuale e concreto dell'effettiva compatibilità dell'intervento, e di tutti gli elementi che ne determinano l’impatto paesaggistico, con i valori ambientali propri del sito vincolato.
Né, evidentemente, la similarità della copertura a quella di altre costruzioni della zona di per sé determina il corretto inserimento ambientale del manufatto, in assenza di una puntuale e concreta verifica della compatibilità dei materiali costruttivi utilizzati (nel caso di specie, lamiera) con le caratteristiche del sito vincolato; così come il rilascio del nulla osta idrogeologico attiene a profili che non rilevano ai fini dell’inserimento paesaggistico-ambientale delle opere abusive. 
3. Motivi per i quali la Soprintendenza può annullare l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune.
L'autorizzazione paesaggistica può venire annullata ad opera della Soprintendenza per qualsiasi vizio di legittimità, ivi compresa l'assenza, nel provvedimento di base, di una corretta indicazione delle ragioni sottese alla positiva valutazione, quanto a compatibilità paesaggistica, dell'intervento progettato; fermo restando che nulla impedirebbe all’atto di annullamento di limitarsi a constatare il difetto di motivazione dell’autorizzazione comunale, senza addentrarsi in valutazioni di merito.
4. Decorrenza del termine di sessanta giorni assegnato all'amministrazione statale per l'esercizio del potere di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica. 
Il termine di sessanta giorni assegnato all'amministrazione statale per l'esercizio del potere di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica decorre dal momento in cui la documentazione perviene completa all'organo competente a decidere, fermo restando che il termine predetto non può essere sospeso, interrotto o prorogato arbitrariamente al di fuori di reali esigenze istruttorie, per finalità puramente dilatorie.
5. Inoperatività del silenzio-assenso sull'istanza di condono in caso di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica intervenuta tempestivamente da parte della Soprintendenza.
Il combinato disposto dell’art. 35 e dell’art. 32 co. 1 della legge n. 47/1985 conduce ad affermare che il silenzio-assenso sull’istanza di condono edilizio inerente opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo si perfeziona unicamente in presenza del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, e non anche di parere negativo, ovvero di annullamento ministeriale del parere favorevole, e che il termine di sessanta giorni si colloca all’interno dello spazio temporale occorrente per la formazione del titolo abilitativo tacito; cosicché non può dirsi formato l’invocato silenzio-assenso, qualora l’annullamento ministeriale dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune sia intervenuto tempestivamente. 

T.A.R. Toscana, Sez. 3, 21 novembre 2014, n. 01819
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