Accedi a LexEureka

Autorizzazione paesaggistica in sanatoria

Beni culturali e paesaggistici

Infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disciplina del Codice Urbani sull'autorizzazione paesaggistica in sanatoria
Cons. St., Sez. 2, Parere Definitivo 8 aprile 2013, parere n. 01664

Principio

1. Infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disciplina del Codice Urbani sull'autorizzazione paesaggistica in sanatoria.
1.1. Ai sensi dell’art. 146 del Codice Urbani (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), vige l’obbligo di astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non sia stata rilasciata autorizzazione paesaggistica nel caso di interventi rientranti nel perimetro di aree vincolate. Di talché sono abusive le opere realizzate in difetto della medesima autorizzazione.
1.2. Ove le opere risultino diverse da quelle sanabili e indicate nell’art. 167 D.Lgs. n. 42/2004, le competenti autorità non possono che emanare un atto dal contenuto vincolato e cioè esprimersi nel senso della reiezione dell’istanza di sanatoria ex art. 181 Codice Urbani (ex plurimis, Cons. Stato, VI, n. 3578/2012), con l’unica eccezione a tale rigida prescrizione per il caso in cui i lavori, pur se realizzati in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica, non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.
1.3. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 146, comma 4, e 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, siccome non consentirebbero l’assenso paesaggistico postumo nei casi di volume esiguo realizzato all’interno della sagoma senza variazione di quest’ultima, né dei prospetti dell’edificio. Infatti, il principio generale per il quale l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi è stato derogato a seguito della legge n. 308/2004 (con previsioni confluite per l’appunto in seguito nel D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, commi 1-ter e quater e, successivamente, nell'art. 167, commi 4 e 5 del codice), prevedendo la possibilità di una valutazione postuma della compatibilità paesaggistica di alcuni interventi minori, all’esito della quale non si applicano le sanzioni penali stabilite per il reato contravvenzionale contemplato dall’art. 181, comma 1 D.Lgs. n. 42/2004. Si tratta, in particolare, dei lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; dell'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; dei lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ai sensi dell'art. 3 del TUE. La non applicabilità delle sanzioni penali è subordinata all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento, secondo l'art 181, comma 1-quater, introdotto proprio dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308 (presentazione di specifica domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo, la quale deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza, da rendersi entro il termine, anch'esso perentorio, di 90 giorni. In conclusione, il reato può essere escluso solo in relazione ad interventi di minima rilevanza e consistenza, non incidenti ovvero non idonei ad incidere sull'integrità del bene ambiente. In ragione delle valutazioni dispiegate, poiché l’ “esiguità” di interventi in ipotesi realizzati è stata considerata all’interno del precetto sostanziale di cui all’art. 167 D.Lgs. n. 42/2004, nell’ambito dei casi tassativi previsti al quarto comma, per i quali è consentito il rilascio di un provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria, vigendo, al di fuori di tali casi eccezionali, il divieto previsto dall’art. 146, comma 4, D.Lgs. n. 42/2004, la diversificazione tra le situazioni poste a raffronto (abusi “minori”, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, e “maggiori”), non appare, quindi, violare alcun parametro costituzionale, trattandosi, per l’appunto, di situazioni in relazione alle quali, venendo in rilievo la consistenza dell’opera realizzata sul piano della percezione nel contesto paesaggistico di riferimento, non risulta irragionevole una disciplina normativa diversa.

Cons. St., Sez. 2, 8 aprile 2013, parere n. 01664
Caricamento in corso